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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio,
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e
dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' corrisposta, a
decorrere dal 1 aprile 1973, un'indennita' pensionabile utile ai fini
dell'indennita' di buonuscita e di licenziamento, nella misura di cui
all'unita tabella A.
L'indennita' pensionabile non e' suscettibile di aumenti periodici,
non e' computabile ai fini della tredicesima mensilita' e dei
compensi per lavoro straordinario a tempo o a cottimo, e' ridotta
nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa,
disponibilita', punizione disciplinare o di altra posizione di stato
che comporti riduzione dello stipendio ed e' sospesa in tutti i casi
di sospensione dello stipendio.
Nei passaggi di carriera, al personale provvisto di indennita'
pensionabile d'importo superiore a quello spettante nella nuova
qualifica o classe, e' attribuito un assegno personale pensionabile
pari alla differenza fra l'indennita' pensionabile gia' in godimento
e la nuova, da riassorbire con successivi aumenti dell'indennita'
stessa per progressione di carriera o di classe.
Sono esclusi dalla corresponsione dell'indennita' pensionabile
prevista dal presente articolo i funzionari con qualifica di
dirigente.