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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 1973, n. 564,
concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della
Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamita'
atmosferiche nel marzo-aprile 1973, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1 le parole: "marzo-aprile 1973" sono costituite dalle
seguenti: "marzo-aprile e settembre 1973".
All'articolo 6, primo comma, e' soppressa la parola: "urbani".
All'articolo 9, ultimo comma, le parole: "Gli uffici di cui al
comma primo e secondo" sono sostituite con le altre: "La regione
Basilicata e il provveditorato alle opere pubbliche di Potenza".
All'articolo 10, primo comma, le parole: "Con provvedimento del
presidente della regione Basilicata sono indicati gli abitati", sono
sostituite con le seguenti:
"La regione, con proprio provvedimento, formula lo elenco degli
abitati".
All'articolo 10 e' aggiunto il seguente comma:
"La regione Basilicata puo' delegare l'esecuzione dei lavori
previsti nei commi precedenti, di competenza di comuni, province ed
altri enti pubblici, agli enti medesimi quando questi forniscano
garanzie di provvedere con adeguate strutture tecniche e ne facciano
richiesta entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto".
All'articolo 12 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La regione Basilicata provvede alla relativa amministrazione a
norma della legge esecutiva del Fondo di solidarieta' nazionale
medesimo, fino a quando non abbia diversamente provveduto con proprie
leggi agli eventuali adattamenti che si rendano necessari in rapporto
a concrete esigenze locali".
All'articolo 32 dopo la parola: "effettuate" sono aggiunte le
parole: "entro il 31 dicembre 1973".
All'articolo 33, primo comma, dopo le parole: "relativi benefici,"
sono aggiunte le parole: "posti in essere entro il 31 dicembre
1973,".
All'articolo 36, primo comma, dopo la parola: "Trebisacce" sono
aggiunte le seguenti: "Civita, Francavilla, Frascineto, Villapiana,
Cropalati, Caloveto, Paludi, Campana, Bocchigliero, Pietrapaola,
Calopezzati, Mandatoriccio, Terravecchia, Scala Coeli, Rota Greca,
San Demetrio Corone" e le parole: "marzo-aprile 1973" sono sostituite
dalle seguenti: "marzo-aprile e settembre 1973".
All'articolo 38, primo comma, le parole: "marzo-aprile 1973" sono
sostituite dalle seguenti: "marzo-aprile e settembre 1973".
All'articolo 40, dopo il primo comma, e' aggiunto il comma
seguente:
"All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per
l'anno finanziario 1974, valutato in lire 26 mila milioni, si
provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale
iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro dell'anno finanziario medesimo".
Al terzo comma la parola: "1974" e' sostituita dalla altra: "1975".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 novembre 1973
LEONE
RUMOR - TAVIANI -
COLOMBO - LAURICELLA
- DE MITA - BERTOLDI
- GIOLITTI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI