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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' data facolta' agli enti pubblici non economici di cui alla legge
8 agosto 1972, n. 465, di disporre - mediante delibere da
assoggettare alla prescritta approvazione delle autorita' di
vigilanza - la concessione al dipendente personale di un assegno
temporaneo annuo di lire 520.000 lorde con effetto dal 1 maggio 1973
e previa soppressione, dalla stessa data, dell'assegno incentivante
eventualmente riconosciuto al personale stesso sulla base delle
determinazioni assunte in materia dal Consiglio dei Ministri il 28
aprile 1972.
Con le delibere di cui al comma precedente potra' essere altresi'
disposto, sempre con effetto dal 1 maggio 1973, il conglobamento
nello stipendio o salario dell'acconto mensile di lire 9.000 lorde
eventualmente attribuito sulla base dell'accordo intervenuto in sede
governativa il 26 maggio 1970.
E' fatto assoluto divieto agli enti pubblici non economici cui si
applica la presente legge di corrispondere al dipendente personale
premi od indennita' di incentivazione, di cottimo o di produzione
comunque denominati e non previsti da apposite disposizioni di legge
ovvero di incrementare, in qualsiasi forma, i compensi per il lavoro
straordinario effettivamente reso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 novembre 1973
LEONE
RUMOR - BERTOLDI -
LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI