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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578,
recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti
petroliferi con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al secondo comma, la parola: "soppressa", e' sostituita con la
seguente: "sospesa";
al terzo comma, le parole: "e' aumentata da lire 3.254 a lire
5.040 per quintale.", sono sostituite con le seguenti: "e' estesa ai
natanti da pesca ed alle attrezzature della piccola proprieta'
agricola. I quantitativi previsti dai punti a), b) e c) del numero 2)
della lettera B) della tabella B) allegata alla legge 19 marzo 1973,
n. 32, sono elevati rispettivamente a litri 18, 14 e 11".
Dopo l'articolo 1, e' aggiunto il seguente:
Art. 1-bis.
"L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per i carburanti
agevolati per uso agricolo e per la pesca e' ridotta al 6 per cento
fino al 31 dicembre 1974".
Dopo l'articolo 5, sono aggiunti i seguenti articoli:
Art. 5-bis.
"Gli articoli 1, 2 e 3 della legge 28 marzo 1968, n. 393, sono
sostituiti dai seguenti:
" Art. 1. - Il capo dell'ufficio tecnico delle imposte di
fabbricazione concede, d'intesa con il ricevitore della dogana e su
richiesta delle aziende interessate, il pagamento differito
dell'imposta di fabbricazione gravante sui prodotti petroliferi e sui
gas di petrolio liquefatti, nazionali, estratti per l'immissione in
consumo sul mercato interno, per un periodo di trenta giorni, senza
il pagamento di interessi".
"Art. 2. - Il Ministro per le finanze, con proprio decreto emanato
annualmente di concerto con i Ministri per il bilancio e la
programmazione economica e per il tesoro, puo' autorizzare la
concessione di una maggiore dilazione sino ad un massimo di
centottanta giorni, comprensivo di quella prevista dall'articolo 1.
Per il periodo di maggiore dilazione e' dovuto il pagamento degli
interessi. Il saggio dell'interesse e' stabilito annualmente con il
decreto di cui al precedente comma su conforme parere del CIPE".
"Art. 3. - Le aziende titolari di impianti di raffinazione, di
trasformazione o di distribuzione di prodotti petroliferi e di gas di
petrolio liquefatti che intendono ottenere la maggiore dilazione di
cui al precedente articolo 2 devono farne motivata richiesta al
Ministero delle finanze.
La concessione del pagamento differito, sia per il periodo di
trenta giorni di cui al precedente articolo 1 sia per la maggiore
dilazione prevista dal precedente articolo 2, e' subordinata alla
prestazione di apposita cauzione mediante deposito di titoli al
portatore del debito pubblico, oppure mediante annotazione di vincolo
sopra iscrizioni di rendita nominativa, ovvero a mezzo di
fidejussione da parte di un istituto di credito di diritto pubblico o
di una banca di interesse nazionale o di una azienda di credito
ordinario avente un patrimonio, fra capitale versato e riserve, non
inferiore a lire 300 milioni, o di una cassa di risparmio, di un
monte di credito su pegno di prima categoria o di una banca popolare
avente un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni, nonche' da
parte dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.
La cauzione deve garantire l'importo dell'imposta di fabbricazione
da dilazionare, i relativi interessi quando dovuti e la indennita' di
mora per l'eventuale ritardato pagamento"".
Art. 5-ter.
"L'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 393, e' soppresso".
Art. 5-quater.
"Il secondo comma dell'articolo 79 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e' sostituito
dal seguente:
"L'agevolazione del pagamento differito comporta lo obbligo del
pagamento degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, ed
e' accordata a condizione che a garanzia dei diritti doganali e dei
relativi interessi sia prestata idonea cauzione. Il saggio
dell'interesse e' stabilito annualmente con il decreto di cui al
precedente comma su conforme parere del CIPE"".
Art. 5-quinquies.
"Resta salva, nei casi di ammissione al pagamento differito
dell'imposta di fabbricazione e dei diritti doganali, la possibilita'
di fruire dell'esonero dalla prestazione della cauzione, ai sensi,
rispettivamente, dell'articolo 19 della legge 15 dicembre 1971, n.
1161, e dell'articolo 90 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 novembre 1973
LEONE
RUMOR - COLOMBO -
GIOLITTI - LA MALFA
- TANASSI - DE MITA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI