Legge Ordinaria n. 734 del 15/11/1973 (Pubblicata nella G.U. del 24 novembre 1973 n. 303)
Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennita' particolari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli  impiegati  civili,  di  ruolo  e non di ruolo, ed agli operai
dello  Stato  e'  corrisposto,  a  decorrere  dal  1 gennaio 1973, un
assegno perequativo pensionabile, utile anche ai fini dell'indennita'
di  buona  uscita  e di licenziamento, nelle misure di cui alla unita
tabella.
  Sono  esclusi  dalla corresponsione dell'assegno perequativo di cui
al  precedente  comma  i  funzionari  con  qualifica di dirigente, il
personale  di  cui  alla  legge  24 maggio 1951, n. 392, il personale
insegnante   delle   universita'   e  degli  istituti  di  istruzione
universitaria,  quello  insegnante  e  non insegnante delle scuole di
ogni  ordine  e  grado  e  quello  cui  compete lo stesso trattamento
economico  dei  docenti  delle  scuole  medie  e delle universita', i
dirigenti, i ricercatori e gli sperimentatori dell'Istituto superiore
di   sanita',   degli  istituti  sperimentali  talassografici,  delle
stazioni  sperimentali  per  l'industria  e  delle  scuole statali di
ostetricia,  il  personale  di  cui  al  decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  649,  il  personale  dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste
e  delle  telecomunicazioni,  dell'Azienda  di  Stato  per  i servizi
telefonici e dell'Amministrazione dei monopoli dello Stato, nonche' i
sottufficiali e le guardie del Corpo forestale dello Stato.
  L'assegno  perequativo  pensionabile non e' suscettibile di aumenti
periodici,  non e' computabile ai fini della tredicesima mensilita' e
dei  compensi  per  lavoro  straordinario,  a  tempo  o a cottimo, e'
ridotto   nella  stessa  proporzione  dello  stipendio  nei  casi  di
aspettativa, disponibilita', punizione disciplinare o altra posizione
di stato che importi riduzione dello stipendio ed e' sospeso in tutti
i casi di sospensione dello stipendio.
  Nei  casi  di  passaggio  di  carriera,  al  personale provvisto di
assegno  perequativo  pensionabile  di  importo  superiore  a  quello
spettante nella nuova qualifica o classe, la differenza e' attribuita
come  assegno personale pensionabile, da riassorbire con i successivi
aumenti  dell'assegno  perequativo  pensionabile  per progressione di
carriera o di classe.
 

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