Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai
dello Stato e' corrisposto, a decorrere dal 1 gennaio 1973, un
assegno perequativo pensionabile, utile anche ai fini dell'indennita'
di buona uscita e di licenziamento, nelle misure di cui alla unita
tabella.
Sono esclusi dalla corresponsione dell'assegno perequativo di cui
al precedente comma i funzionari con qualifica di dirigente, il
personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, il personale
insegnante delle universita' e degli istituti di istruzione
universitaria, quello insegnante e non insegnante delle scuole di
ogni ordine e grado e quello cui compete lo stesso trattamento
economico dei docenti delle scuole medie e delle universita', i
dirigenti, i ricercatori e gli sperimentatori dell'Istituto superiore
di sanita', degli istituti sperimentali talassografici, delle
stazioni sperimentali per l'industria e delle scuole statali di
ostetricia, il personale di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, il personale dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi
telefonici e dell'Amministrazione dei monopoli dello Stato, nonche' i
sottufficiali e le guardie del Corpo forestale dello Stato.
L'assegno perequativo pensionabile non e' suscettibile di aumenti
periodici, non e' computabile ai fini della tredicesima mensilita' e
dei compensi per lavoro straordinario, a tempo o a cottimo, e'
ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di
aspettativa, disponibilita', punizione disciplinare o altra posizione
di stato che importi riduzione dello stipendio ed e' sospeso in tutti
i casi di sospensione dello stipendio.
Nei casi di passaggio di carriera, al personale provvisto di
assegno perequativo pensionabile di importo superiore a quello
spettante nella nuova qualifica o classe, la differenza e' attribuita
come assegno personale pensionabile, da riassorbire con i successivi
aumenti dell'assegno perequativo pensionabile per progressione di
carriera o di classe.