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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Limitatamente al finanziamento dei progetti predisposti per i
settori di intervento di cui alle norme sul Fondo sociale europeo dai
soggetti indicati dall'articolo 8 della decisione 1 febbraio 1971, n.
71/66 del Consiglio dei Ministri della Comunita' economica europea
presentati entro il 31 dicembre 1973, possono essere erogati ai
soggetti stessi, sentite le regioni interessate, contributi a carico
della quota statale del Fondo per l'addestramento professionale dei
lavoratori, mediante decreti del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale Per esigenze formative connesse con le
attribuzioni residue dello Stato di cui agli articoli 7 e 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10,
possono essere erogati, altresi', a carico della quota statale del
Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori e con le
procedure negli stessi articoli indicate, contributi alle regioni e
ad enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei
lavoratori la cui idoneita' tecnica e organizzativa sia stata
preventivamente accertata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 novembre 1973
LEONE
RUMOR - BERTOLDI
- LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI