Legge Ordinaria n. 738 del 15/11/1973 (Pubblicata nella G.U. del 26 novembre 1973 n. 304)
Modificazione del quarto comma dell'articolo 56, titolo V, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il quarto comma dell'articolo 56, titolo V, del regio decreto-legge
27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge
22 gennaio 1934, n. 36, e' sostituito dai seguenti:
  "Il  ricorso  non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione puo'
essere  sospesa  dalle  sezioni  unite  della Corte di cassazione, in
camera di consiglio, su istanza del ricorrente.
  Il ricorso deve essere deciso nel termine di 90 giorni".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 15 novembre 1973

                                LEONE

                                                       RUMOR - ZAGARI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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