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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il quarto comma dell'articolo 56, titolo V, del regio decreto-legge
27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge
22 gennaio 1934, n. 36, e' sostituito dai seguenti:
"Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione puo'
essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione, in
camera di consiglio, su istanza del ricorrente.
Il ricorso deve essere deciso nel termine di 90 giorni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 novembre 1973
LEONE
RUMOR - ZAGARI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI