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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Dopo il primo comma della nota in calce alla tabella n. 1, annessa
alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, e'
aggiunto il comma seguente:
"Per gli ufficiali di cui sopra, che rivestono il grado di generale
di brigata, il limite di eta' e' di due anni superiore a quello
previsto per i colonnelli, gia' appartenenti allo stesso ruolo".