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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Ai sensi e per gli effetti della legge 22 giugno 1954, n. 523, il
servizio reso dagli ex graduati e militari dell'Arma dei carabinieri,
del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia presso i
predetti Corpi di polizia equivale al servizio reso nelle categorie
dei personali di ruolo dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 novembre 1973
LEONE
RUMOR - TAVIANI - TANASSI
- COLOMBO - ZAGARI -
LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI