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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nei territori dei comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo, compresi
nella delimitazione di cui all'articolo 1 della legge 1 dicembre
1948, n. 1438, e istituito, per tutta la durata del regime di zona
franca, limitatamente ai contingenti previsti dalle norme vigenti, un
diritto speciale sui seguenti generi ivi introdotti in esenzione dal
dazio, dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di
fabbricazione e dalle corrispondenti sovrimposte di confine: benzina,
petrolio, gasolio e residui, lubrificanti; caffe' e surrogati del
caffe'; zucchero; birra.