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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'imposta unica sui giochi di abilita' e sui concorsi pronostici,
di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive
modificazioni, e' elevata al 26,80 per cento.
Per i concorsi pronostici relativi alle corse dei cavalli rimane
fermo l'abbuono del 28,301886 per cento sulla imposta unica concesso
a favore dell'Unione nazionale incremento razze equine dall'articolo
1 della legge 29 settembre 1965, n. 1117.
Le operazioni inerenti e connesse alla gestione ed alla raccolta
delle giocate dei giochi di abilita' e dei concorsi pronostici
esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dall'Unione
nazionale incremento razze equine o dai relativi gestori rientrano
nell'esenzione di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 novembre 1973
LEONE
RUMOR - COLOMBO
- LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI