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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le spese occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi,
accertamenti e sopralluoghi relativi a domande per concessioni,
riconoscimenti, licenze, autorizzazioni e nulla osta previsti dalle
vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di
utilizzazione di acque superficiali e sotterranee, di spiagge e
pertinenze lacuali, di dighe di ritenuta, di linee elettriche, di
opere di bonifica e miglioramento fondiario e, in generale, di tutela
e di polizia idraulica fluviale sono a carico del richiedente. Tra le
spese di cui al precedente comma sono comprese le indennita' di
missione spettanti in forza della legge 15 aprile 1961, n. 291.