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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 10 ottobre 1973, n. 580, concernente misure
urgenti per l'Universita', e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1, i commi terzo, quarto e quinto sono sostituiti
con i seguenti:
"Nella ripartizione il Ministro terra' conto del numero degli
studenti in corso, di quello comprensivo degli incarichi ufficiali
retribuiti e dei posti di assistenti di ruolo esistenti presso
ciascuna facolta' o scuola, nonche' di criteri generali ispirati alle
esigenze scientifiche e didattiche che verranno stabiliti sentito il
parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica
istruzione.
Per i posti di ruolo comunque disponibili e non ancora coperti
per i quali le facolta' e le scuole non abbiano provveduto, entro 30
giorni dalla data del decreto ministeriale di cui al secondo comma,
alla proposta di messa a concorso ovvero alla dichiarazione di
vacanza, o che non risultino in quest'ultimo caso coperti entro 45
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
della relativa delibera della facolta', il Ministro bandisce concorsi
per le facolta' rette da un comitato tecnico o per le facolta' negli
atenei di nuova istituzione ovvero per le facolta' interessate che
non abbiano provveduto, destinando il posto allo sdoppiamento di una
disciplina ove ne ricorra l'esigenza".
All'articolo 2, il primo comma e' sostituito con i seguenti:
"I concorsi a posti di professore universitario sono banditi per
discipline o gruppi di discipline.
La prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione
esprime al Ministro un parere circa i gruppi di discipline per i
quali le facolta' possono chiedere i concorsi. Tali gruppi, stabiliti
in base a criteri di stretta affinita', debbono assicurare in ogni
caso la possibilita' di costituire una commissione competente a
valutare le pubblicazioni e gli altri titoli presentati dai
candidati. Il giudizio della commissione sulle pubblicazioni e i
titoli dovra' essere motivato e specificatamente pertinente ad ognuna
delle discipline raggruppate.";
il terzo comma e' sostituito con il seguente:
"Singole discipline non raggruppabili e quelle di nuova istituzione
possono essere poste a concorso su richieste della facolta' approvate
dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione
per una aliquota non superiore annualmente al 20 per cento dei posti
disponibili.";
nel quarto comma le parole: "approvate dalla I sezione del
Consiglio superiore della pubblica istruzione" sono sostituite con le
seguenti: "fermo restando il disposto dell'articolo 1.";
dopo il quarto comma, e' inserito il seguente:
"In ogni caso le richieste delle facolta' per i concorsi previsti
dal comma precedente debbono essere approvate dalla prima sezione del
Consiglio superiore della pubblica istruzione.";
il sesto comma e' sostituito dal seguente:
"La commissione giudicatrice e' nominata con decreto del Ministro
per la pubblica istruzione. Essa e' composta di cinque commissari
sorteggiati tra i professori di ruolo o fuori ruolo delle materie
messe a concorso. Nessuna commissione puo' giudicare per la copertura
di un numero di posti superiore a dieci. Qualora i posti da mettere a
concorso superino il numero di dieci, si provvede a bandire altri
concorsi e si procede al sorteggio di altre commissioni.";
nel settimo comma sono soppresse le parole: "aggregati ed
internati";
nell'ottavo comma sono soppresse le parole: "vincitori dei concorsi
disciplinati dal presente provvedimento";
nel decimo comma sono soppresse le parole: "dal supplente";
nell'undicesimo comma, le parole: "quelli immediatamente
precedenti", sono sostituite con le seguenti: "quello immediatamente
precedente"; e le parole: "nono comma" sono sostituite con le
seguenti: "comma undicesimo";
nel quattordicesimo comma, primo periodo, sono soppresse le parole:
"e, per le discipline che lo richiedano, di eventuali prove
didattiche o sperimentali".
All'articolo 3, nel primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "i vincitori di concorsi a professore aggregato espletati o
banditi anteriormente alla data stessa, nonche' i direttori di ruolo
delle scuole autonome di ostetricia e gli aggregati clinici di cui al
regio decreto-legge 8 febbraio 1937, n. 794, in servizio alla
predetta data. Quest'ultima figura e' soppressa."
nel quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o
comunque dall'acquisizione del titolo valido ai fini
dell'inquadramento; per i direttori di ruolo della scuola autonoma di
ostetricia e per gli aggregati clinici di cui al primo comma, il
termine decorre dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente provvedimento."
nel nono comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per
gli aggregati in servizio o la cui nomina abbia effetto dal 1
novembre 1973".
il decimo comma e' sostituito con il seguente:
"A domanda, da presentarsi entro due mesi dall'entrata in vigore
del presente provvedimento, sono inquadrati anche in soprannumero nel
ruolo degli assistenti coloro che siano stati inclusi in una terna di
idonei non scaduta in un concorso ad assistente ordinario. Il
disposto di cui al presente comma si applica anche ai professori
ordinari degli istituti di istruzione secondaria che, all'atto
dell'entrata in vigore del presente provvedimento, prestino servizio
nelle universita' da almeno tre anni in qualita' di comandati con
funzioni di assistente presso corsi ufficiali di insegnamento, ai
sensi dell'articolo 131 del testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; il
termine per la domanda decorre dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e dalla data dell'inquadramento nel
ruolo degli assistenti, il predetto personale cessa di appartenere al
ruolo di provenienza."
nell'undecimo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
nomina puo' altresi' essere disposta presso altra facolta', qualora
vi sia il consenso di entrambe le facolta' interessate e dell'avente
titolo.";
il dodicesimo comma e' sostituito dal seguente:
"Le stesse norme si applicano agli idonei dei concorsi a posti di
assistente di ruolo banditi anteriormente all'entrata in vigore del
presente provvedimento e non ancora espletati, nonche' ai vincitori
dei concorsi riservati di cui al comma seguente. In questo caso il
termine di cui al decimo comma del presente articolo decorre dalla
data di pubblicazione dell'esito del concorso";
nel tredicesimo comma, secondo periodo, le parole: "e' consentita
la messa a concorso dei", sono sostituite con le seguenti: "saranno
messi a concorso i"; e la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) titolari di assegno di formazione scientifica e didattica;";
il quattordicesimo comma e' sostituito con il seguente:
"Possono inoltre partecipare coloro che si trovino nelle condizioni
previste nel secondo comma del successivo articolo 5, nonche',
limitatamente ai posti che saranno messi a concorso presso
universita' istituite negli ultimi sei anni, coloro che siano in
possesso di laurea.";
dopo il quattordicesimo, sono inseriti i seguenti commi:
"Coloro che abbiano ricoperto per incarico per un triennio,
maturato nel corso dell'anno accademico 1972-73, posti di assistente
di ruolo per i quali non siano stati banditi i relativi concorsi,
sono stabilizzati nell'incarico fino all'espletamento del concorso
riservato, secondo quanto previsto dai precedenti commi tredicesimo e
quattordicesimo, da espletarsi entro l'anno accademico 1973-74. Nel
caso in cui tale termine non sia rispettato, il Ministro per la
pubblica istruzione provvede alla costituzione di una apposita
commissione giudicatrice. Tale disposizione si applica anche ai
concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento ma non espletati entro lo stesso anno accademico
1973-74.
Gli inquadramenti previsti dal decimo comma del presente articolo e
le nomine ad assistente ordinario dei vincitori dei concorsi
riservati sono attribuiti alla competenza dei rettori delle
universita' e dei direttori degli istituti di istruzione
universitaria. Resta ferma la competenza del Ministro per la pubblica
istruzione per l'approvazione degli atti dei relativi concorsi.
Tutti gli assistenti di ruolo sono assegnati alle facolta' presso
cui si svolge l'insegnamento al quale essi prestano la propria
attivita' didattica e di ricerca; le competenze amministrative nei
loro confronti gia' spettanti al titolare della disciplina vengono
trasferite al consiglio di facolta'.
Quando una facolta' intende coprire per trasferimento un posto
vacante di assistente universitario di ruolo, si osservano le stesse
procedure previste dalle norme vigenti per il trasferimento dei
professori universitari di ruolo."
il quindicesimo comma e' sostituito con i seguenti:
"Nella prima attuazione del presente provvedimento, anche a seguito
dell'applicazione dei commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono del
presente articolo ed in correlazione ai termini di cui all'articolo 1
del presente provvedimento, le nomine dei professori universitari
hanno decorrenza immediata; hanno altresi' decorrenza immediata i
trasferimenti, purche' deliberati entro il 28 febbraio 1974.
Per detti trasferimenti non si applica, per quanto concerne i
professori straordinari, la limitazione di cui al terzo comma
dell'articolo 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.".
All'articolo 4, nel primo comma, il secondo periodo e' sostituito
con il seguente: "Il disposto di cui al presente comma si applica
altresi' a coloro che, avendo gia' maturato il triennio di
anzianita', non abbiano prestato servizio nell'anno accademico
1972-73 per essersi recati all'estero per motivi di studio e siano
stati proposti per l'incarico, anteriormente all'entrata in vigore
del presente provvedimento, per l'anno accademico 1973-74; nei casi
in cui e' consentito ai docenti un doppio incarico, il disposto
stesso si applica ad uno solo degli incarichi; esso non si applica
agli incarichi attribuiti a professori universitari di ruolo.";
dopo il primo, sono inseriti i seguenti commi:
"In nessun caso puo' essere accordata la stabilizzazione a coloro
che, avendo svolto insegnamento per incarico per qualunque durata, si
siano avvalsi delle speciali norme sull'esodo dei funzionari delle
carriere direttive dello Stato di cui all'articolo 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
La stabilizzazione e' subordinata alla cessazione dalla carica o
ufficio ricoperti per i funzionari dello Stato con qualifica
dirigenziale, i magistrati ordinari ed amministrativi, gli
appartenenti ai ruoli diplomatico e consolare, gli ufficiali in
servizio permanente di tutte le armi e della pubblica sicurezza, i
presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati, i
direttori o i segretari generali di tutti gli enti pubblici, anche
economici, a carattere nazionale.";
nel secondo comma, dopo le parole: "I professori" e' inserita la
seguente: "incaricati", ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"La posizione di incaricato stabilizzato si conserva anche nel caso
di passaggio ad un altro incarico presso la stessa od altra facolta'
anche di diversa sede.";
nel terzo comma, le parole: "cui sia stato conferito", sono
sostituite con le seguenti: "che siano stati proposti per";
nel quarto comma, la parola: "conferiti", e' sostituita con la
seguente: "proposti";
dopo l'ultimo, sono aggiunti i seguenti commi:
"Al fine di determinare la retribuzione annua lorda spettante ai
sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 1965, n. 749 e successive modificazioni e integrazioni, al
libero docente e' equiparato il cultore della materia con sei anni di
incarico di insegnamento universitario.
E' applicabile ai professori incaricati stabilizzati la
possibilita' di ottenere il congedo straordinario per ragioni di
studio o di ricerca scientifica prevista per gli assistenti ordinari
dall'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349.".
All'articolo 5, il primo comma e' sostituito dai seguenti:
"E' istituito un fondo nazionale per consentire alle universita'
statali di stipulare 9.000 contratti quadriennali per l'importo annuo
lordo di lire 2.500.000 ciascuno.
Di tali contratti 3.000 sono riservati ai titolari delle borse di
cui agli articoli 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e 21 e 23
della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con due anni di attivita' al
momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento e saranno
assegnati mediante graduatorie nazionali, compilate in base
all'anzianita' di godimento delle borse da parte dei singoli
aspiranti, secondo le modalita' che saranno stabilite dal Ministro
per la pubblica istruzione. I residui 6.000 contratti saranno
stipulati con laureati, i quali, all'atto dell'entrata in vigore del
presente provvedimento, abbiano svolto per almeno un anno,
nell'ambito degli ultimi tre anni accademici, attivita' di:
a) assistenti incaricati, inclusi gli assistenti incaricati
supplenti, e assistenti convenzionati, al termine della convenzione;
b) borsisti di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966,
n. 942, e agli articoli 21 e 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;
nonche' borsisti vincitori di concorsi pubblici banditi dal CNR o da
altri enti pubblici di ricerca che abbiano svolto la loro attivita'
presso le facolta'; per i borsisti in servizio all'atto dell'entrata
in vigore del presente provvedimento si prescinde dal requisito
dell'anno di attivita';
c) assistenti volontari confermati in servizio ai sensi del
secondo comma dell'articolo 22 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;
d) medici interni universitari con compiti assistenziali;
e) incaricati di esercitazioni particolari di cui alla legge 24
febbraio 1967, n. 62;
f) tecnici laureati incaricati e tecnici laureati supplenti.";
il secondo comma e' sostituito con il seguente:
"Ulteriori fondi potranno essere stanziati allo stesso scopo
dalle universita' statali nel proprio bilancio. In tal caso si
applicano tutte le disposizioni del presente articolo.";
nel quarto comma, il primo periodo e' sostituito con il seguente:
"Il numero dei contratti da assegnare alle universita' statali,
con l'importo corrispondente, e' determinato con decreto del Ministro
per la pubblica istruzione, tenuto conto dei posti vacanti di
assistente gia' attribuiti alle facolta' e in base al numero di
coloro che secondo le indicazioni presentate dalle universita' stesse
hanno titolo per partecipare al concorso nonche' secondo criteri
generali ed obiettivi stabiliti dal Ministro, sentita la prima
sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.";
nel sesto comma, dopo le parole: "un assistente", sono inserite
le seguenti: "di ruolo";
il decimo comma e' sostituito con il seguente:
"Il titolare del contratto e' tenuto a svolgere, con impegno
limitato a meta' della giornata per tre giorni settimanali, attivita'
di assistenza agli studenti, di controllo del loro profitto e di
esercitazioni, senza peraltro sostituire i docenti nello svolgimento
dei corsi e nella valutazione degli studenti: ha diritto di
avvalersi, ai fini delle sue attivita' di studio e di ricerca, delle
attrezzature degli istituti.";
dopo l'ultimo, sono aggiunti i seguenti commi:
"I titolari dei contratti stipulati su propri fondi dalle
universita' non statali riconosciute, secondo le norme di cui al
presente articolo, hanno uno stato giuridico corrispondente a quello
dei titolari dei contratti nelle universita' statali nonche' i
diritti a questi garantiti dai quattro precedenti commi e dal
tredicesimo comma dell'articolo 3.
I vincitori di contratti che siano docenti di altri ordini di
scuola e i dipendenti di enti pubblici culturali o di ricerca, hanno
diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per la
durata del contratto.".
All'articolo 6, nel quarto comma, dopo le parole: "residuo periodo
di borsa", sono aggiunte le parole: "ivi compresa la conferma";
dopo il quarto comma, e' aggiunto il seguente comma:
"Per i vincitori di concorsi a borse di studio di cui al comma
precedente, banditi anteriormente all'entrata in vigore del
decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, gia' espletati o in corso di
espletamento, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle
leggi 31 ottobre 1966, n. 942, e 24 febbraio 1967, n. 62.".
All'articolo 7, nel terzo comma, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "; sara' tenuto conto delle necessita' inerenti alla
gestione del centro residenziale previsto dall'articolo 11 della
legge 12 marzo 1968, n. 442, per la parte relativa alle prestazioni a
favore degli studenti che ne hanno diritto.";
nel quarto comma, le parole: "e' attribuito su domanda agli
interessati nei limiti dei fondi disponibili a tal fine, con
precedenza agli appartenenti a famiglie" sono sostituite con le
seguenti: "e' attribuito su domanda, nei limiti dei fondi disponibili
a tal fine, agli interessati appartenenti a famiglie";
nel quinto comma, dopo le parole: "l'assegno", sono inserite le
seguenti: ", per la quota corrisposta in denaro,";
il sesto comma e' sostituito con il seguente:
"Il restante fondo, concorrendo sempre la condizione di un reddito
familiare imponibile non superiore a lire 1.800.000 annue, e'
attribuito, nei limiti delle disponibilita', e nell'ordine di
precedenza di cui alle lettere a), b) e c) del quarto comma del
presente articolo, a studenti degli anni successivi al primo che
siano in regola con il proprio piano di studio secondo le norme di
cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 21 aprile 1969, n.
162; per quanto concerne gli studenti che si iscrivono agli anni
successivi al primo, il numero di esami previsti nel comma citato e'
elevato a tre qualora il piano di studi ne preveda almeno sei. Viene
prioritariamente assicurata la conferma dell'assegno agli studenti
che gia' ne abbiano goduto nell'anno precedente.";
nel settimo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Le opere universitarie hanno facolta' di avvalersi della polizia
tributaria per svolgere ulteriori accertamenti sulla effettiva
consistenza del reddito familiare dei singoli studenti.";
dopo l'ultimo, sono aggiunti i seguenti commi:
"Per l'anno accademico 1973-74 restano in vigore, per il
conferimento dell'assegno di studio, le disposizioni di cui alla
legge 21 aprile 1969, n. 162.
Secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro per la
pubblica istruzione, gli assegni di studio possono essere conferiti a
cittadini italiani iscritti a corsi universitari di Paesi di lingua
corrispondente a quella riconosciuta, nell'ordinamento scolastico,
per le minoranze linguistiche.".
Dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente articolo 7-bis:
Art. 7-bis.
(Corsi per lavoratori studenti)
"Per lavoratori studenti possono essere autorizzati appositi corsi
serali anche a carico di fondi reperiti dalle singole universita'".
All'articolo 8, i commi secondo e terzo sono sostituiti con il
seguente:
"Le attuali dotazioni organiche complessive della carriera
direttiva del personale di ragioneria delle segreterie universitarie,
della carriera di concetto amministrativa delle segreterie
universitarie, della carriera di concetto del personale di ragioneria
delle segreterie universitarie, della carriera esecutiva delle
segreterie universitarie, nonche' le attuali dotazioni organiche
complessive dei ruoli di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 17,
20, lettera b), e 26 della legge 3 giugno 1970, n. 380, sono
incrementate mediamente del 10 per cento nello anno 1974, del 20 per
cento nell'anno 1975 e del 20 per cento nell'anno 1976.";
il sesto comma e' sostituito con il seguente:
"Il cinquanta per cento dei posti recati annualmente in aumento
nelle qualifiche iniziali di ciascun ruolo indicato nel presente
articolo sara' coperto mediante concorsi per titoli riservati al
personale assunto ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1042. Il
residuo cinquanta per cento va coperto mediante pubblici concorsi.";
nel settimo comma, la parola: "vesuviani", e' sostituita con la
seguente: "vesuviano";
dopo l'ultimo, e' aggiunto il seguente comma:
"Le norme di cui all'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n.
775, e all'articolo 3, comma ottavo, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, sono applicabili anche al personale
dipendente degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.".
All'articolo 9, i commi primo e secondo sono sostituiti con il
seguente:
"A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, per
tutte le questioni non attinenti alla dichiarazione di vacanza, alla
messa a concorso di posti di professore universitario, alla chiamata
di professori straordinari e ordinari e alla richiesta di nuovi posti
di ruolo, nonche' alla persona di professori straordinari, ordinari o
fuori ruolo, partecipano ai consigli di facolta' con voto
deliberativo i professori incaricati stabilizzati. Partecipano
inoltre ai consigli di facolta' con le attribuzioni dei professori
incaricati stabilizzati, fuorche' per quanto riguarda l'attivazione e
il conferimento di incarichi:
a) quattro rappresentanti complessivamente dei professori
incaricati non stabilizzati e degli assistenti di ruolo. Nelle
facolta' in cui il numero di tali assistenti sia superiore a 100 e
quello dei professori incaricati stabilizzati sia inferiore al numero
dei professori di ruolo e fuori ruolo, il numero dei rappresentanti
degli assistenti e' elevato a dieci;
b) un rappresentante dei contrattisti di cui al precedente
articolo 5;
c) un rappresentante dei titolari degli assegni di studio di cui
al precedente articolo 6.";
dopo il terzo, sono inseriti i seguenti commi:
"Resta fermo il disposto di cui all'articolo 15, secondo comma,
del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.
Alla elezione del preside di facolta' partecipano, oltre ai
professori straordinari, ordinari e fuori ruolo, i professori
incaricati stabilizzati.";
il quarto comma e' soppresso;
il quinto comma e' sostituito con il seguente:
"Nessuno puo' far parte contemporaneamente di piu' consigli di
facolta' o di piu' comitati tecnici: chi vi abbia titolo, e' tenuto
entro trenta giorni ad esercitare l'opzione. E' consentita la
partecipazione ad un consiglio di facolta' e ad un comitato tecnico.
Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei casi
previsti dall'articolo 15, commi terzo e quarto, del testo unico
delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31
agosto 1933, n. 1592, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53.";
nel sesto comma, le parole: "primo e secondo comma", sono
sostituite con le seguenti: "primo o terzo comma";
dopo il sesto, sono inseriti i seguenti commi:
"Il consiglio di amministrazione per le opere universitarie e'
composto da:
a) il rettore, o un suo delegato, che lo presiede;
b) due rappresentanti dei professori di ruolo;
c) un rappresentante dei professori incaricati stabilizzati;
d) un rappresentante degli assistenti di ruolo che non siano
titolari di un incarico stabilizzato;
e) tre rappresentanti della regione in cui ha sede
l'universita', di cui uno in rappresentanza della minoranza, che non
abbiano con essa rapporti di lavoro, ne' contratti in corso, ne' liti
pendenti;
f) tre rappresentanti degli studenti che siano in corso di
laurea o fuori corso da non piu' di un anno e che abbiano raggiunto
la maggiore eta', eletti direttamente dagli studenti in deroga
all'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 168.
Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il
vicepresidente.";
nel settimo comma, le parole: "presente legge", sono sostituite
con le seguenti: "presente provvedimento";
l'ottavo comma e' soppresso;
il nono comma e' sostituito con i seguenti:
"Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente
provvedimento i consigli di amministrazione delle universita' sono
integrati con:
a) il pro-rettore;
b) un membro designato dalla regione nel cui territorio ha
sede l'universita';
c) due membri nominati, su terne proposte dal CNEL, dal
Ministro per la pubblica istruzione, uno dei quali appartenente alla
categoria dei lavoratori, e uno a quella degli imprenditori;
d) un membro nominato, su terna proposta dal CNR, dal
Ministro per la pubblica istruzione d'intesa col Ministro per la
ricerca scientifica;
e) quattro rappresentanti dei professori di ruolo e due
rappresentanti dei professori incaricati stabilizzati, in
sostituzione dei tre membri designati dai presidi di facolta' di cui
all'articolo 10 del testo unico delle leggi sulla istruzione
superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e
successive modificazioni;
f) un rappresentante degli assistenti di ruolo che non siano
titolari di un incarico stabilizzato;
g) un rappresentante del personale non insegnante;
h) tre rappresentanti degli studenti.
I membri di cui alle lettere b) e c) saranno scelti tra i
cittadini che non abbiano con l'universita' rapporto di lavoro, ne'
contratti in corso, ne' liti pendenti.";
nell'undicesimo comma, il secondo periodo e' sostituito con
il seguente:
"La votazione e' valida se vi abbia preso parte almeno un
terzo degli aventi diritto; per quanto riguarda gli studenti, la
quota di un terzo e' diminuita a un quarto per le universita' con
oltre 20.000 studenti e ad un quinto per le universita' con oltre
50.000 studenti.".
All'articolo 10, nel secondo comma, lettera a), dopo la parola:
"relative", sono inserite le seguenti: "alle esigenze prioritarie
delle regioni che sono prive di istituzioni universitarie,";
i commi terzo e quarto sono sostituiti con il seguente:
"I disegni di legge di cui al secondo comma del presente
articolo prevederanno anche l'istituzione di nuove facolta' presso
sedi gia' esistenti. Fino all'entrata in vigore delle leggi di cui ai
commi precedenti il divieto contenuto nell'articolo 2 della legge 30
novembre 1970, n. 924, si estende alla istituzione o al
riconoscimento di nuove facolta'. E' vietata altresi' l'istituzione,
da parte delle universita' e delle facolta', di nuovi corsi di
insegnamento o di nuovi corsi di laurea distaccati in sede diversa da
quella dell'ateneo. Ogni universita' puo' disporre di laboratori e di
centri di ricerca anche in localita' diverse, quando cio' sia
richiesto da fini di ricerca scientifica.".
All'articolo 11, nel primo comma, sono soppresse le parole:
"gia' finanziate";
nel terzo comma, le parole: "dell'articolo 5", sono sostituite
con le seguenti: "dell'articolo 3";
nel nono comma, le parole: "della legge 22 dicembre 1969, n.
952", sono sostituite con le seguenti: "del decreto-legge 24 ottobre
1969, n. 701, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 1969, n. 952,";
il quinto comma e' collocato dopo il settimo.
All'articolo 12, nell'ottavo comma, le parole: "del comma
undicesimo", sono sostituite con le seguenti: "del comma
dodicesimo";
nel nono comma, le parole: "La spesa relativa a stipendi ed altri
assegni fissi" sono sostituite con le seguenti: "La spesa relativa a
stipendi, altri assegni fissi ed eventuali incarichi di
insegnamento";
nell'undicesimo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"In nessun caso e' inoltre permesso ai professori ed assistenti
universitari di percepire retribuzioni o indennita' a carico degli
organismi ed enti predetti.";
dopo l'ultimo, sono inseriti i seguenti commi:
"Lo stanziamento di lire cento milioni inscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, ai
sensi dell'articolo 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per il
conferimento di incarichi di lettore di lingua e di lingua e
letteratura straniera a cittadini stranieri, in esecuzione di accordi
culturali debitamente ratificati, e' elevato a lire 300 milioni a
decorrere dall'esercizio finanziario 1973.
I rettori comunicano, all'inizio di ogni anno accademico,
l'elenco degli incarichi di nuova attribuzione alle competenti
direzioni provinciali del Tesoro che sono autorizzate ad aprire una
partita di spesa fissa provvisoria in attesa della registrazione da
parte degli organi di controllo.".
Dopo l'articolo 12, e' inserito il seguente articolo aggiuntivo
12-bis:
Art. 12-bis.
(Incaricati di insegnamento universitario in servizio presso Paesi in
via di sviluppo)
"Coloro che siano incaricati di insegnamento universitario e
prestino servizio di insegnamento universitario presso Paesi in via
di sviluppo ai sensi degli articoli 5, lettera c), 11 e 19 della
legge 15 dicembre 1971, n. 1222, conservano l'incarico presso
l'universita' di provenienza limitatamente al periodo per cui e'
stato conferito, ai soli effetti giuridici ivi compreso quello della
stabilizzazione di cui al primo comma dell'articolo 4".
All'articolo 13, dopo le parole: "n. 62, e successive modificazioni
e integrazioni", sono aggiunte le seguenti: "salvo quanto disposto
dal precedente articolo 6".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 novembre 1973
LEONE
RUMOR - MALFATTI -
LA MALFA - GIOLITTI
- LAURICELLA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI