Legge Ordinaria n. 766 del 30/11/1973 (Pubblicata nella G.U. del 1 dicembre 1973 n. 310)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'Universita'.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  decreto-legge  10  ottobre  1973,  n.  580,  concernente misure
urgenti  per  l'Universita',  e'  convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
    All'articolo  1,  i  commi terzo, quarto e quinto sono sostituiti
con i seguenti:
    "Nella  ripartizione  il  Ministro  terra' conto del numero degli
studenti  in  corso,  di quello comprensivo degli incarichi ufficiali
retribuiti  e  dei  posti  di  assistenti  di  ruolo esistenti presso
ciascuna facolta' o scuola, nonche' di criteri generali ispirati alle
esigenze  scientifiche e didattiche che verranno stabiliti sentito il
parere  della  prima  sezione  del Consiglio superiore della pubblica
istruzione.
    Per  i  posti  di ruolo comunque disponibili e non ancora coperti
per  i quali le facolta' e le scuole non abbiano provveduto, entro 30
giorni  dalla  data del decreto ministeriale di cui al secondo comma,
alla  proposta  di  messa  a  concorso  ovvero  alla dichiarazione di
vacanza,  o  che  non risultino in quest'ultimo caso coperti entro 45
giorni  dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
della relativa delibera della facolta', il Ministro bandisce concorsi
per  le facolta' rette da un comitato tecnico o per le facolta' negli
atenei  di  nuova  istituzione ovvero per le facolta' interessate che
non  abbiano provveduto, destinando il posto allo sdoppiamento di una
disciplina ove ne ricorra l'esigenza".
  All'articolo 2, il primo comma e' sostituito con i seguenti:
  "I  concorsi  a  posti di professore universitario sono banditi per
discipline o gruppi di discipline.
  La  prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione
esprime  al  Ministro  un  parere  circa i gruppi di discipline per i
quali le facolta' possono chiedere i concorsi. Tali gruppi, stabiliti
in  base  a  criteri di stretta affinita', debbono assicurare in ogni
caso  la  possibilita'  di  costituire  una  commissione competente a
valutare   le   pubblicazioni  e  gli  altri  titoli  presentati  dai
candidati.  Il  giudizio  della  commissione  sulle pubblicazioni e i
titoli dovra' essere motivato e specificatamente pertinente ad ognuna
delle discipline raggruppate.";
  il terzo comma e' sostituito con il seguente:
  "Singole discipline non raggruppabili e quelle di nuova istituzione
possono essere poste a concorso su richieste della facolta' approvate
dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione
per  una aliquota non superiore annualmente al 20 per cento dei posti
disponibili.";
  nel  quarto  comma  le  parole:  "approvate  dalla  I  sezione  del
Consiglio superiore della pubblica istruzione" sono sostituite con le
seguenti: "fermo restando il disposto dell'articolo 1.";
  dopo il quarto comma, e' inserito il seguente:
  "In  ogni  caso le richieste delle facolta' per i concorsi previsti
dal comma precedente debbono essere approvate dalla prima sezione del
Consiglio superiore della pubblica istruzione.";
  il sesto comma e' sostituito dal seguente:
  "La  commissione  giudicatrice e' nominata con decreto del Ministro
per  la  pubblica  istruzione.  Essa e' composta di cinque commissari
sorteggiati  tra  i  professori  di ruolo o fuori ruolo delle materie
messe a concorso. Nessuna commissione puo' giudicare per la copertura
di un numero di posti superiore a dieci. Qualora i posti da mettere a
concorso  superino  il  numero  di dieci, si provvede a bandire altri
concorsi e si procede al sorteggio di altre commissioni.";
  nel   settimo   comma  sono  soppresse  le  parole:  "aggregati  ed
internati";
  nell'ottavo comma sono soppresse le parole: "vincitori dei concorsi
disciplinati dal presente provvedimento";
  nel decimo comma sono soppresse le parole: "dal supplente";
  nell'undicesimo    comma,   le   parole:   "quelli   immediatamente
precedenti",  sono sostituite con le seguenti: "quello immediatamente
precedente";  e  le  parole:  "nono  comma"  sono  sostituite  con le
seguenti: "comma undicesimo";
  nel quattordicesimo comma, primo periodo, sono soppresse le parole:
"e,   per  le  discipline  che  lo  richiedano,  di  eventuali  prove
didattiche o sperimentali".
  All'articolo 3, nel primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:  "i  vincitori di concorsi a professore aggregato espletati o
banditi  anteriormente alla data stessa, nonche' i direttori di ruolo
delle scuole autonome di ostetricia e gli aggregati clinici di cui al
regio  decreto-legge  8  febbraio  1937,  n.  794,  in  servizio alla
predetta data. Quest'ultima figura e' soppressa."
  nel  quarto  comma  sono  aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o
comunque    dall'acquisizione    del    titolo    valido    ai   fini
dell'inquadramento; per i direttori di ruolo della scuola autonoma di
ostetricia  e  per  gli  aggregati  clinici di cui al primo comma, il
termine decorre dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente provvedimento."
  nel  nono  comma,  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per
gli  aggregati  in  servizio  o  la  cui  nomina  abbia effetto dal 1
novembre 1973".
  il decimo comma e' sostituito con il seguente:
  "A  domanda,  da  presentarsi entro due mesi dall'entrata in vigore
del presente provvedimento, sono inquadrati anche in soprannumero nel
ruolo degli assistenti coloro che siano stati inclusi in una terna di
idonei  non  scaduta  in  un  concorso  ad  assistente  ordinario. Il
disposto  di  cui  al  presente  comma si applica anche ai professori
ordinari  degli  istituti  di  istruzione  secondaria  che,  all'atto
dell'entrata  in vigore del presente provvedimento, prestino servizio
nelle  universita'  da  almeno  tre anni in qualita' di comandati con
funzioni  di  assistente  presso  corsi ufficiali di insegnamento, ai
sensi  dell'articolo  131 del testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore  approvato  con  regio  decreto 31 agosto 1933, n. 1592; il
termine  per la domanda decorre dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e dalla data dell'inquadramento nel
ruolo degli assistenti, il predetto personale cessa di appartenere al
ruolo di provenienza."
  nell'undecimo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
nomina  puo'  altresi' essere disposta presso altra facolta', qualora
vi  sia il consenso di entrambe le facolta' interessate e dell'avente
titolo.";
  il dodicesimo comma e' sostituito dal seguente:
  "Le  stesse  norme si applicano agli idonei dei concorsi a posti di
assistente  di  ruolo banditi anteriormente all'entrata in vigore del
presente  provvedimento  e non ancora espletati, nonche' ai vincitori
dei  concorsi  riservati  di cui al comma seguente. In questo caso il
termine  di  cui  al decimo comma del presente articolo decorre dalla
data di pubblicazione dell'esito del concorso";
  nel  tredicesimo  comma, secondo periodo, le parole: "e' consentita
la  messa  a concorso dei", sono sostituite con le seguenti: "saranno
messi a concorso i"; e la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
  "b) titolari di assegno di formazione scientifica e didattica;";
  il quattordicesimo comma e' sostituito con il seguente:
  "Possono inoltre partecipare coloro che si trovino nelle condizioni
previste  nel  secondo  comma  del  successivo  articolo  5, nonche',
limitatamente   ai   posti   che  saranno  messi  a  concorso  presso
universita'  istituite  negli  ultimi  sei  anni, coloro che siano in
possesso di laurea.";
  dopo il quattordicesimo, sono inseriti i seguenti commi:
  "Coloro  che  abbiano  ricoperto  per  incarico  per  un  triennio,
maturato  nel corso dell'anno accademico 1972-73, posti di assistente
di  ruolo  per  i  quali non siano stati banditi i relativi concorsi,
sono  stabilizzati  nell'incarico  fino all'espletamento del concorso
riservato, secondo quanto previsto dai precedenti commi tredicesimo e
quattordicesimo,  da  espletarsi entro l'anno accademico 1973-74. Nel
caso  in  cui  tale  termine  non  sia rispettato, il Ministro per la
pubblica  istruzione  provvede  alla  costituzione  di  una  apposita
commissione  giudicatrice.  Tale  disposizione  si  applica  anche ai
concorsi  gia'  banditi  alla  data di entrata in vigore del presente
provvedimento  ma  non  espletati  entro  lo  stesso  anno accademico
1973-74.
  Gli inquadramenti previsti dal decimo comma del presente articolo e
le   nomine  ad  assistente  ordinario  dei  vincitori  dei  concorsi
riservati   sono   attribuiti   alla  competenza  dei  rettori  delle
universita'   e   dei   direttori   degli   istituti   di  istruzione
universitaria. Resta ferma la competenza del Ministro per la pubblica
istruzione per l'approvazione degli atti dei relativi concorsi.
  Tutti  gli  assistenti di ruolo sono assegnati alle facolta' presso
cui  si  svolge  l'insegnamento  al  quale  essi  prestano la propria
attivita'  didattica  e  di ricerca; le competenze amministrative nei
loro  confronti  gia'  spettanti al titolare della disciplina vengono
trasferite al consiglio di facolta'.
  Quando  una  facolta'  intende  coprire  per trasferimento un posto
vacante  di assistente universitario di ruolo, si osservano le stesse
procedure  previste  dalle  norme  vigenti  per  il trasferimento dei
professori universitari di ruolo."
  il quindicesimo comma e' sostituito con i seguenti:
  "Nella prima attuazione del presente provvedimento, anche a seguito
dell'applicazione dei commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono del
presente articolo ed in correlazione ai termini di cui all'articolo 1
del  presente  provvedimento,  le  nomine dei professori universitari
hanno  decorrenza  immediata;  hanno  altresi' decorrenza immediata i
trasferimenti, purche' deliberati entro il 28 febbraio 1974.
  Per  detti  trasferimenti  non  si  applica,  per quanto concerne i
professori  straordinari,  la  limitazione  di  cui  al  terzo  comma
dell'articolo   93   del  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione
superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.".
  All'articolo  4,  nel primo comma, il secondo periodo e' sostituito
con  il  seguente:  "Il  disposto di cui al presente comma si applica
altresi'   a   coloro  che,  avendo  gia'  maturato  il  triennio  di
anzianita',   non  abbiano  prestato  servizio  nell'anno  accademico
1972-73  per  essersi  recati all'estero per motivi di studio e siano
stati  proposti  per  l'incarico, anteriormente all'entrata in vigore
del  presente  provvedimento, per l'anno accademico 1973-74; nei casi
in  cui  e'  consentito  ai  docenti  un doppio incarico, il disposto
stesso  si  applica  ad uno solo degli incarichi; esso non si applica
agli incarichi attribuiti a professori universitari di ruolo.";
  dopo il primo, sono inseriti i seguenti commi:
  "In  nessun  caso puo' essere accordata la stabilizzazione a coloro
che, avendo svolto insegnamento per incarico per qualunque durata, si
siano  avvalsi  delle  speciali norme sull'esodo dei funzionari delle
carriere direttive dello Stato di cui all'articolo 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
  La  stabilizzazione  e'  subordinata alla cessazione dalla carica o
ufficio   ricoperti  per  i  funzionari  dello  Stato  con  qualifica
dirigenziale,   i   magistrati   ordinari   ed   amministrativi,  gli
appartenenti  ai  ruoli  diplomatico  e  consolare,  gli ufficiali in
servizio  permanente  di  tutte le armi e della pubblica sicurezza, i
presidenti,   i   vicepresidenti,   gli  amministratori  delegati,  i
direttori  o  i  segretari generali di tutti gli enti pubblici, anche
economici, a carattere nazionale.";
  nel  secondo  comma,  dopo le parole: "I professori" e' inserita la
seguente: "incaricati", ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"La  posizione  di incaricato stabilizzato si conserva anche nel caso
di  passaggio ad un altro incarico presso la stessa od altra facolta'
anche di diversa sede.";
  nel  terzo  comma,  le  parole:  "cui  sia  stato  conferito", sono
sostituite con le seguenti: "che siano stati proposti per";
  nel  quarto  comma,  la  parola:  "conferiti", e' sostituita con la
seguente: "proposti";
  dopo l'ultimo, sono aggiunti i seguenti commi:
  "Al  fine  di  determinare la retribuzione annua lorda spettante ai
sensi  dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno  1965,  n.  749  e successive modificazioni e integrazioni, al
libero docente e' equiparato il cultore della materia con sei anni di
incarico di insegnamento universitario.
  E'   applicabile   ai   professori   incaricati   stabilizzati   la
possibilita'  di  ottenere  il  congedo  straordinario per ragioni di
studio  o di ricerca scientifica prevista per gli assistenti ordinari
dall'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349.".
  All'articolo 5, il primo comma e' sostituito dai seguenti:
  "E'  istituito  un  fondo nazionale per consentire alle universita'
statali di stipulare 9.000 contratti quadriennali per l'importo annuo
lordo di lire 2.500.000 ciascuno.
  Di  tali  contratti 3.000 sono riservati ai titolari delle borse di
cui  agli  articoli 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e 21 e 23
della  legge  24  febbraio  1967, n. 62, con due anni di attivita' al
momento  dell'entrata  in vigore del presente provvedimento e saranno
assegnati   mediante   graduatorie   nazionali,   compilate  in  base
all'anzianita'   di  godimento  delle  borse  da  parte  dei  singoli
aspiranti,  secondo  le  modalita' che saranno stabilite dal Ministro
per  la  pubblica  istruzione.  I  residui  6.000  contratti  saranno
stipulati  con laureati, i quali, all'atto dell'entrata in vigore del
presente   provvedimento,   abbiano   svolto   per  almeno  un  anno,
nell'ambito degli ultimi tre anni accademici, attivita' di:
    a)  assistenti  incaricati,  inclusi  gli  assistenti  incaricati
supplenti, e assistenti convenzionati, al termine della convenzione;
    b)  borsisti  di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966,
n.  942, e agli articoli 21 e 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;
nonche'  borsisti vincitori di concorsi pubblici banditi dal CNR o da
altri  enti  pubblici di ricerca che abbiano svolto la loro attivita'
presso  le facolta'; per i borsisti in servizio all'atto dell'entrata
in  vigore  del  presente  provvedimento  si  prescinde dal requisito
dell'anno di attivita';
    c)  assistenti  volontari  confermati  in  servizio  ai sensi del
secondo comma dell'articolo 22 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;
    d) medici interni universitari con compiti assistenziali;
    e)  incaricati  di esercitazioni particolari di cui alla legge 24
febbraio 1967, n. 62;
   f) tecnici laureati incaricati e tecnici laureati supplenti.";
    il secondo comma e' sostituito con il seguente:
    "Ulteriori  fondi  potranno  essere  stanziati  allo stesso scopo
dalle  universita'  statali  nel  proprio  bilancio.  In  tal caso si
applicano tutte le disposizioni del presente articolo.";
    nel quarto comma, il primo periodo e' sostituito con il seguente:
    "Il numero dei contratti da assegnare alle universita' statali,
con l'importo corrispondente, e' determinato con decreto del Ministro
per  la  pubblica  istruzione,  tenuto  conto  dei  posti  vacanti di
assistente  gia'  attribuiti  alle  facolta'  e  in base al numero di
coloro che secondo le indicazioni presentate dalle universita' stesse
hanno  titolo  per  partecipare  al  concorso nonche' secondo criteri
generali  ed  obiettivi  stabiliti  dal  Ministro,  sentita  la prima
sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.";
    nel  sesto  comma, dopo le parole: "un assistente", sono inserite
le seguenti: "di ruolo";
    il decimo comma e' sostituito con il seguente:
    "Il  titolare  del  contratto  e'  tenuto a svolgere, con impegno
limitato a meta' della giornata per tre giorni settimanali, attivita'
di  assistenza  agli  studenti,  di  controllo del loro profitto e di
esercitazioni,  senza peraltro sostituire i docenti nello svolgimento
dei   corsi  e  nella  valutazione  degli  studenti:  ha  diritto  di
avvalersi,  ai fini delle sue attivita' di studio e di ricerca, delle
attrezzature degli istituti.";
    dopo l'ultimo, sono aggiunti i seguenti commi:
    "I  titolari  dei  contratti  stipulati  su  propri  fondi  dalle
universita'  non  statali  riconosciute,  secondo  le norme di cui al
presente  articolo, hanno uno stato giuridico corrispondente a quello
dei  titolari  dei  contratti  nelle  universita'  statali  nonche' i
diritti  a  questi  garantiti  dai  quattro  precedenti  commi  e dal
tredicesimo comma dell'articolo 3.
    I  vincitori  di  contratti  che siano docenti di altri ordini di
scuola  e i dipendenti di enti pubblici culturali o di ricerca, hanno
diritto  ad  essere  collocati  in  aspettativa  senza assegni per la
durata del contratto.".
  All'articolo  6, nel quarto comma, dopo le parole: "residuo periodo
di borsa", sono aggiunte le parole: "ivi compresa la conferma";
  dopo il quarto comma, e' aggiunto il seguente comma:
  "Per  i  vincitori  di  concorsi  a borse di studio di cui al comma
precedente,   banditi   anteriormente   all'entrata   in  vigore  del
decreto-legge  1  ottobre  1973, n. 580, gia' espletati o in corso di
espletamento,  continuano  ad  applicarsi le disposizioni di cui alle
leggi 31 ottobre 1966, n. 942, e 24 febbraio 1967, n. 62.".
  All'articolo  7,  nel  terzo  comma,  sono  aggiunte,  in  fine, le
seguenti parole: "; sara' tenuto conto delle necessita' inerenti alla
gestione  del  centro  residenziale  previsto  dall'articolo 11 della
legge 12 marzo 1968, n. 442, per la parte relativa alle prestazioni a
favore degli studenti che ne hanno diritto.";
  nel  quarto  comma,  le  parole:  "e'  attribuito  su  domanda agli
interessati  nei  limiti  dei  fondi  disponibili  a  tal  fine,  con
precedenza  agli  appartenenti  a  famiglie"  sono  sostituite con le
seguenti: "e' attribuito su domanda, nei limiti dei fondi disponibili
a tal fine, agli interessati appartenenti a famiglie";
  nel  quinto  comma,  dopo  le parole: "l'assegno", sono inserite le
seguenti: ", per la quota corrisposta in denaro,";
  il sesto comma e' sostituito con il seguente:
  "Il  restante fondo, concorrendo sempre la condizione di un reddito
familiare  imponibile  non  superiore  a  lire  1.800.000  annue,  e'
attribuito,   nei  limiti  delle  disponibilita',  e  nell'ordine  di
precedenza  di  cui  alle  lettere  a),  b) e c) del quarto comma del
presente  articolo,  a  studenti  degli  anni successivi al primo che
siano  in  regola  con il proprio piano di studio secondo le norme di
cui  al  primo  comma  dell'articolo 3 della legge 21 aprile 1969, n.
162;  per  quanto  concerne  gli  studenti che si iscrivono agli anni
successivi  al primo, il numero di esami previsti nel comma citato e'
elevato  a tre qualora il piano di studi ne preveda almeno sei. Viene
prioritariamente  assicurata  la  conferma dell'assegno agli studenti
che gia' ne abbiano goduto nell'anno precedente.";
  nel settimo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  "Le  opere  universitarie hanno facolta' di avvalersi della polizia
tributaria   per  svolgere  ulteriori  accertamenti  sulla  effettiva
consistenza del reddito familiare dei singoli studenti.";
  dopo l'ultimo, sono aggiunti i seguenti commi:
  "Per   l'anno   accademico   1973-74  restano  in  vigore,  per  il
conferimento  dell'assegno  di  studio,  le  disposizioni di cui alla
legge 21 aprile 1969, n. 162.
  Secondo  modalita'  da  stabilire  con  decreto del Ministro per la
pubblica istruzione, gli assegni di studio possono essere conferiti a
cittadini  italiani  iscritti a corsi universitari di Paesi di lingua
corrispondente  a  quella  riconosciuta, nell'ordinamento scolastico,
per le minoranze linguistiche.".
  Dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente articolo 7-bis:

                             Art. 7-bis.
                   (Corsi per lavoratori studenti)

  "Per  lavoratori studenti possono essere autorizzati appositi corsi
serali anche a carico di fondi reperiti dalle singole universita'".
  All'articolo  8,  i  commi  secondo  e terzo sono sostituiti con il
seguente:
  "Le   attuali   dotazioni   organiche  complessive  della  carriera
direttiva del personale di ragioneria delle segreterie universitarie,
della   carriera   di   concetto   amministrativa   delle  segreterie
universitarie, della carriera di concetto del personale di ragioneria
delle   segreterie  universitarie,  della  carriera  esecutiva  delle
segreterie  universitarie,  nonche'  le  attuali  dotazioni organiche
complessive dei ruoli di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 17,
20,  lettera  b),  e  26  della  legge  3  giugno  1970, n. 380, sono
incrementate  mediamente del 10 per cento nello anno 1974, del 20 per
cento nell'anno 1975 e del 20 per cento nell'anno 1976.";
  il sesto comma e' sostituito con il seguente:
  "Il  cinquanta  per  cento  dei posti recati annualmente in aumento
nelle  qualifiche  iniziali  di  ciascun  ruolo indicato nel presente
articolo  sara'  coperto  mediante  concorsi  per titoli riservati al
personale  assunto ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1042. Il
residuo cinquanta per cento va coperto mediante pubblici concorsi.";
  nel  settimo  comma,  la  parola: "vesuviani", e' sostituita con la
seguente: "vesuviano";
  dopo l'ultimo, e' aggiunto il seguente comma:
  "Le  norme  di  cui all'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n.
775, e all'articolo 3, comma ottavo, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, sono applicabili anche al personale
dipendente degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.".
  All'articolo  9,  i  commi  primo  e secondo sono sostituiti con il
seguente:
  "A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, per
tutte  le questioni non attinenti alla dichiarazione di vacanza, alla
messa  a concorso di posti di professore universitario, alla chiamata
di professori straordinari e ordinari e alla richiesta di nuovi posti
di ruolo, nonche' alla persona di professori straordinari, ordinari o
fuori   ruolo,   partecipano   ai   consigli  di  facolta'  con  voto
deliberativo   i   professori  incaricati  stabilizzati.  Partecipano
inoltre  ai  consigli  di facolta' con le attribuzioni dei professori
incaricati stabilizzati, fuorche' per quanto riguarda l'attivazione e
il conferimento di incarichi:
    a)   quattro   rappresentanti   complessivamente  dei  professori
incaricati  non  stabilizzati  e  degli  assistenti  di  ruolo. Nelle
facolta'  in  cui  il numero di tali assistenti sia superiore a 100 e
quello dei professori incaricati stabilizzati sia inferiore al numero
dei  professori  di ruolo e fuori ruolo, il numero dei rappresentanti
degli assistenti e' elevato a dieci;
    b)  un  rappresentante  dei  contrattisti  di  cui  al precedente
articolo 5;
    c)  un rappresentante dei titolari degli assegni di studio di cui
al precedente articolo 6.";
    dopo il terzo, sono inseriti i seguenti commi:
    "Resta  fermo  il disposto di cui all'articolo 15, secondo comma,
del  testo  unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.
    Alla  elezione  del  preside  di  facolta'  partecipano, oltre ai
professori   straordinari,  ordinari  e  fuori  ruolo,  i  professori
incaricati stabilizzati.";
    il quarto comma e' soppresso;
    il quinto comma e' sostituito con il seguente:
    "Nessuno  puo'  far  parte contemporaneamente di piu' consigli di
facolta'  o  di piu' comitati tecnici: chi vi abbia titolo, e' tenuto
entro  trenta  giorni  ad  esercitare  l'opzione.  E'  consentita  la
partecipazione  ad un consiglio di facolta' e ad un comitato tecnico.
Le  limitazioni  di  cui  al presente comma non si applicano nei casi
previsti  dall'articolo  15,  commi  terzo  e quarto, del testo unico
delle  leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31
agosto  1933,  n.  1592, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53.";
    nel  sesto  comma,  le  parole:  "primo  e  secondo  comma", sono
sostituite con le seguenti: "primo o terzo comma";
    dopo il sesto, sono inseriti i seguenti commi:
    "Il  consiglio  di  amministrazione per le opere universitarie e'
composto da:
      a) il rettore, o un suo delegato, che lo presiede;
      b) due rappresentanti dei professori di ruolo;
      c) un rappresentante dei professori incaricati stabilizzati;
      d)  un  rappresentante  degli assistenti di ruolo che non siano
titolari di un incarico stabilizzato;
      e)   tre   rappresentanti   della   regione   in  cui  ha  sede
l'universita',  di cui uno in rappresentanza della minoranza, che non
abbiano con essa rapporti di lavoro, ne' contratti in corso, ne' liti
pendenti;
      f)  tre  rappresentanti  degli  studenti  che siano in corso di
laurea  o  fuori corso da non piu' di un anno e che abbiano raggiunto
la  maggiore  eta',  eletti  direttamente  dagli  studenti  in deroga
all'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 168.
      Il   consiglio  di  amministrazione  elegge  nel  suo  seno  il
vicepresidente.";
      nel settimo comma, le parole: "presente legge", sono sostituite
con le seguenti: "presente provvedimento";
      l'ottavo comma e' soppresso;
      il nono comma e' sostituito con i seguenti:
      "Entro  centottanta  giorni dall'entrata in vigore del presente
provvedimento  i  consigli  di amministrazione delle universita' sono
integrati con:
        a) il pro-rettore;
        b)  un  membro  designato dalla regione nel cui territorio ha
sede l'universita';
        c)  due  membri  nominati,  su  terne  proposte dal CNEL, dal
Ministro  per la pubblica istruzione, uno dei quali appartenente alla
categoria dei lavoratori, e uno a quella degli imprenditori;
        d)  un  membro  nominato,  su  terna  proposta  dal  CNR, dal
Ministro  per  la  pubblica  istruzione  d'intesa col Ministro per la
ricerca scientifica;
        e)  quattro  rappresentanti  dei  professori  di  ruolo e due
rappresentanti    dei    professori   incaricati   stabilizzati,   in
sostituzione  dei tre membri designati dai presidi di facolta' di cui
all'articolo   10  del  testo  unico  delle  leggi  sulla  istruzione
superiore,  approvato  con  regio  decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e
successive modificazioni;
        f)  un rappresentante degli assistenti di ruolo che non siano
titolari di un incarico stabilizzato;
        g) un rappresentante del personale non insegnante;
        h) tre rappresentanti degli studenti.
        I  membri  di  cui  alle lettere b) e c) saranno scelti tra i
cittadini  che  non abbiano con l'universita' rapporto di lavoro, ne'
contratti in corso, ne' liti pendenti.";
        nell'undicesimo  comma,  il secondo periodo e' sostituito con
il seguente:
        "La  votazione  e'  valida  se vi abbia preso parte almeno un
terzo  degli  aventi  diritto;  per  quanto riguarda gli studenti, la
quota  di  un  terzo  e' diminuita a un quarto per le universita' con
oltre  20.000  studenti  e  ad un quinto per le universita' con oltre
50.000 studenti.".
      All'articolo 10, nel secondo comma, lettera a), dopo la parola:
"relative",  sono  inserite  le  seguenti: "alle esigenze prioritarie
delle regioni che sono prive di istituzioni universitarie,";
      i commi terzo e quarto sono sostituiti con il seguente:
      "I  disegni  di  legge  di  cui  al  secondo comma del presente
articolo  prevederanno  anche  l'istituzione di nuove facolta' presso
sedi gia' esistenti. Fino all'entrata in vigore delle leggi di cui ai
commi  precedenti il divieto contenuto nell'articolo 2 della legge 30
novembre   1970,   n.   924,   si   estende  alla  istituzione  o  al
riconoscimento  di nuove facolta'. E' vietata altresi' l'istituzione,
da  parte  delle  universita'  e  delle  facolta',  di nuovi corsi di
insegnamento o di nuovi corsi di laurea distaccati in sede diversa da
quella dell'ateneo. Ogni universita' puo' disporre di laboratori e di
centri  di  ricerca  anche  in  localita'  diverse,  quando  cio' sia
richiesto da fini di ricerca scientifica.".
      All'articolo  11,  nel  primo  comma, sono soppresse le parole:
"gia' finanziate";
      nel  terzo comma, le parole: "dell'articolo 5", sono sostituite
con le seguenti: "dell'articolo 3";
      nel  nono  comma,  le parole: "della legge 22 dicembre 1969, n.
952",  sono sostituite con le seguenti: "del decreto-legge 24 ottobre
1969,  n. 701, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 1969, n. 952,";
      il quinto comma e' collocato dopo il settimo.
    All'articolo 12, nell'ottavo comma, le parole: "del comma
    undicesimo",   sono   sostituite  con  le  seguenti:  "del  comma
    dodicesimo";
nel nono comma, le parole: "La spesa relativa a stipendi ed altri
assegni  fissi" sono sostituite con le seguenti: "La spesa relativa a
stipendi,   altri   assegni   fissi   ed   eventuali   incarichi   di
insegnamento";
    nell'undicesimo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"In  nessun  caso  e'  inoltre  permesso  ai professori ed assistenti
universitari  di  percepire  retribuzioni o indennita' a carico degli
organismi ed enti predetti.";
    dopo l'ultimo, sono inseriti i seguenti commi:
    "Lo  stanziamento  di lire cento milioni inscritto nello stato di
previsione  della  spesa  del Ministero della pubblica istruzione, ai
sensi  dell'articolo  24  della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per il
conferimento  di  incarichi  di  lettore  di  lingua  e  di  lingua e
letteratura straniera a cittadini stranieri, in esecuzione di accordi
culturali  debitamente  ratificati,  e'  elevato a lire 300 milioni a
decorrere dall'esercizio finanziario 1973.
    I   rettori  comunicano,  all'inizio  di  ogni  anno  accademico,
l'elenco  degli  incarichi  di  nuova  attribuzione  alle  competenti
direzioni  provinciali  del Tesoro che sono autorizzate ad aprire una
partita  di  spesa fissa provvisoria in attesa della registrazione da
parte degli organi di controllo.".
    Dopo  l'articolo  12, e' inserito il seguente articolo aggiuntivo
12-bis:

                            Art. 12-bis.
(Incaricati di insegnamento universitario in servizio presso Paesi in
                          via di sviluppo)

  "Coloro  che  siano  incaricati  di  insegnamento  universitario  e
prestino  servizio  di insegnamento universitario presso Paesi in via
di  sviluppo  ai  sensi  degli  articoli 5, lettera c), 11 e 19 della
legge  15  dicembre  1971,  n.  1222,  conservano  l'incarico  presso
l'universita'  di  provenienza  limitatamente  al  periodo per cui e'
stato  conferito, ai soli effetti giuridici ivi compreso quello della
stabilizzazione di cui al primo comma dell'articolo 4".
  All'articolo 13, dopo le parole: "n. 62, e successive modificazioni
e  integrazioni",  sono  aggiunte le seguenti: "salvo quanto disposto
dal precedente articolo 6".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 novembre 1973

                                LEONE

                                                   RUMOR - MALFATTI -
LA MALFA - GIOLITTI
- LAURICELLA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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