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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e
salvo quanto disposto dal successivo articolo 6, le restituzioni
previste all'esportazione dei prodotti dell'industria meccanica dalla
legge 5 luglio 1964, n. 639, non si applicano ai prodotti esportati
verso i Paesi membri della Comunita' economica europea.