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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e' aggiunto il seguente
articolo 12-bis:
"Articolo 12-bis. - Per esigenze connesse con la situazione
economica del Paese, con decreto del Ministro per il tesoro puo'
consentirsi, per periodi di durata determinata, che le
amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, concedano a
richiesta delle imprese appaltatrici o fornitrici di beni o di
servizi, dopo l'ultimazione dei lavori, ovvero dopo la consegna dei
beni o la prestazione dei servizi oggetto della fornitura, una
anticipazione nel limite massimo del settantacinque per cento delle
somme eventualmente ancora dovute - a norma di legge o di contratto -
sui pagamenti in conto nonche' di quelle dovute dopo il collaudo, o
l'atto a questo equivalente, dei lavori e delle forniture.
Per la concessione dell'anticipazione l'impresa contraente e'
tenuta a prestare idonee garanzie bancarie o equivalenti.
Sull'importo dell'anticipazione concessa a norma del presente
articolo sara' trattenuta l'eventuale somma da recuperare a saldo
delle anticipazioni concesse ai sensi del precedente articolo 12.
Il recupero dell'anticipazione di cui al presente articolo sara'
effettuato sul saldo del prezzo contrattuale e, quando occorra,
mediante le garanzie di cui al precedente secondo comma.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti,
istituti ed aziende di cui all'ottavo comma del precedente articolo
12.
Le anticipazioni di cui al presente articolo e quelle di cui
all'articolo precedente sono effettuate in conto mutuo dagli istituti
mutuanti qualora i lavori e le forniture siano eseguiti dagli enti,
istituti ed aziende, di cui al comma precedente, con mutui assistiti
o meno da contributi. Negli altri casi e' in facolta' dei predetti
enti, istituti ed aziende di concedere le anticipazioni.
Resta comunque salva la disciplina prevista, per gli appalti di
opere pubbliche, dall'articolo 4 della legge 17 febbraio 1968, n.
93".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 novembre 1973
LEONE
RUMOR - LA MALFA
Visto, il
Guardasigilli: ZAGARI