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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Per esigenze di servizio di carattere eccezionale il Ministro per
le finanze, con proprio decreto da emanarsi di concerto con il
Ministro per il tesoro, puo' disporre che alcuni degli adempimenti
previsti per il servizio di verifica e riscontro del lotto siano
temporaneamente affidati ad intendenze di finanza diverse da quelle
di competenza.
Il provvedimento di cui al precedente comma deve specificare le
operazioni demandate, i periodi estrazionali considerati e indicare
le modalita' da osservarsi dalle intendenze di finanza interessate
per il regolare espletamento delle operazioni anzidette.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 novembre 1973
LEONE
RUMOR - COLOMBO -
LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI