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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Salvo quanto stabilito per i tenenti colonnelli, e gradi
corrispondenti, dal successivo articolo 5, la promozione nella
posizione di a disposizione prevista dalle vigenti leggi
sull'avanzamento per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie
di pubblica sicurezza e' soppressa. E' altresi' soppressa per i
tenenti-colonnelli, i colonnelli, i generali e gradi corrispondenti
delle forze armate e dei corpi di polizia anzidetti la promozione dal
giorno antecedente a quello del raggiungimento del limite di eta'
prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536.
Negli articoli che seguono le parole tenenti colonnelli, colonnelli
e generali devono intendersi comprensive degli ufficiali dei gradi
corrispondenti e riferite agli ufficiali dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie
di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia.