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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In attesa di un organico provvedimento legislativo diretto al
riordinamento delle attivita' musicali anche in rapporto
all'ordinamento regionale e alle autonomie locali, da presentare al
Parlamento in tempo utile affinche' possa divenire operante per
l'esercizio 1974, sono disposti a favore degli enti autonomi lirici e
delle istituzioni concertistiche assimilate previsti dall'articolo 6
della legge 14 agosto 1967, n. 800, gli interventi straordinari di
cui ai successivi articoli.