Legge Ordinaria n. 812 del 29/11/1973 (Pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 1973 n. 331)
Provvedimenti per le banche popolari cooperative.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  2  della legge 11 dicembre 1952, n. 3093, e' sostituito
dal seguente:
  "Per  le  banche  popolari aventi un capitale non inferiore a cento
milioni  di lire il valore nominale delle azioni possedute da ciascun
socio  non  puo' superare le lire tre milioni; per le banche popolari
aventi  un  capitale  inferiore ai cento milioni di lire nessun socio
puo'  possedere tante azioni il cui valore nominale superi le lire un
milione  e  mezzo,  a  meno  che  l'eccedenza derivi da distribuzione
gratuita.  In  tal  caso  il  valore  nominale complessivo non potra'
superare le lire tre milioni".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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