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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 3093, e' sostituito
dal seguente:
"Per le banche popolari aventi un capitale non inferiore a cento
milioni di lire il valore nominale delle azioni possedute da ciascun
socio non puo' superare le lire tre milioni; per le banche popolari
aventi un capitale inferiore ai cento milioni di lire nessun socio
puo' possedere tante azioni il cui valore nominale superi le lire un
milione e mezzo, a meno che l'eccedenza derivi da distribuzione
gratuita. In tal caso il valore nominale complessivo non potra'
superare le lire tre milioni".