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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 1 della legge 12 giugno 1962, n. 567, modificato
dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e' sostituito
dal seguente:
"Nell'affitto di fondo rustico il canone e' determinato e
corrisposto in denaro.
La commissione tecnica centrale impartisce le necessarie direttive
affinche' le commissioni tecniche provinciali determinino, nei tre
mesi successivi, in ciascuna provincia, zone agrarie omogenee ai fini
dell'applicazione delle disposizioni che regolano l'affitto dei fondi
rustici.
L'Istituto centrale di statistica deve rilevare annualmente nelle
zone agrarie, come sopra stabilite, avvalendosi delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli ispettorati
agrari, degli uffici tecnici erariali e di ogni altro organo tecnico
locale, i seguenti dati:
a) prezzi alla produzione dei prodotti agricoli;
b) costi dei mezzi di produzione;
c) remunerazione del lavoro.
Sulla base dei dati medesimi, la commissione tecnica centrale
impartisce direttive per la determinazione, da parte delle
commissioni tecniche provinciali, ogni due anni, nelle singole zone
agrarie, di coefficienti di adeguamento dei canoni in aumento o in
diminuzione.
Il coefficiente di adeguamento si applica sui valori monetari dei
canoni stabiliti sulla base della tabella formata dalle commissioni
tecniche provinciali, a far tempo dall'annata agraria successiva alla
determinazione del coefficiente medesimo".
Le direttive della commissione tecnica centrale saranno emanate
entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.