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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il primo comma dell'articolo 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52,
sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico, e' sostituito dal
seguente:
"I sottotenenti in servizio permanente effettivo che, al termine
del terzo anno di studi applicativi; svolti in conformita' del piano
di studi approvato dal comando dell'Accademia aeronautica, superino
l'esame di laurea ed un esame di cultura militare, secondo un
programma stabilito dal Ministero, vengono promossi tenenti in
servizio permanente effettivo, con anzianita' assoluta corrispondente
alla data di inizio della sessione di esami o dell'appello di
febbraio, previsto dalla legge 5 gennaio 1955, n. 8, in cui
conseguono la laurea in ingegneria, e a decorrere da tale data
assumono l'obbligo di permanenza in servizio per un periodo di sei
anni. L'anzianita' relativa degli interessati aventi pari anzianita'
assoluta e' determinata sulla base di una media risultante per tre
quarti dal voto riportato nell'esame di laurea e per un quarto dal
voto riportato nell'esame di cultura militare".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 novembre 1973
LEONE
RUMOR - TANASSI
LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI