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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I rappresentanti di categoria in seno alle commissioni ed ai
comitati di cui agli articoli 3, 27, 46, 47, 50, 51 e 52 della legge
4 novembre 1965, n. 1213, agli articoli 3 e 43 della legge 14 agosto
1967, n. 800, ed all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337,
qualora, decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta, le
organizzazioni non provvedano all'indicazione dei nominativi entro
quindici giorni dalla notifica di formale invito, sono designati dal
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con il
Ministro per il turismo e lo spettacolo, entro i successivi venti
giorni.
Nelle ipotesi di cui al precedente comma il Ministro per il turismo
e lo spettacolo provvede alle nomine entro i successivi venti
giorni.
I componenti delle commissioni di cui agli articoli 48, primo
comma, lettere b) e c) e 49, primo comma, lettere b) e c) della legge
4 novembre 1965, n. 1213, qualora gli organismi previsti dalle
disposizioni stesse non provvedano alla designazione dei nominativi
entro i termini di cui al primo comma, sono nominati d'ufficio dal
Ministro per il turismo e lo spettacolo entro i successivi venti
giorni.