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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per provvedere alla liquidazione degli oneri derivanti dalla
revisione dei prezzi contrattuali, alle indennita' di espropriazione
e alla risoluzione di vertenze in via amministrativa o
giurisdizionale, in dipendenza dell'esecuzione, a cura del Ministero
dei lavori pubblici, di opere pubbliche finanziate con leggi
speciali, le cui disponibilita' risultino esaurite, e' autorizzata la
spesa di lire 20 miliardi da iscriversi in apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero medesimo.
Il predetto capitolo sara' gestito dall'amministrazione centrale
del Ministero dei lavori pubblici con applicazione, in quanto
occorra, della legge 17 agosto 1960, n. 908.