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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
I contributi previsti dall'articolo 10 della legge 3 agosto 1949,
n. 589, modificato dall'articolo unico della legge 26 luglio 1961, n.
719, nonche' la contrazione dei mutui con la Cassa depositi e
prestiti di cui al successivo articolo 11, sono ammessi anche quando
gli impianti per la distribuzione di energia elettrica rimangano in
esclusiva proprieta' dell'E.N.E.L.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 dicembre 1973
LEONE
RUMOR - LAURICELLA -
TAVIANI - LA MALFA -
DE MITA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI