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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660,
recante norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia
tributaria, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, terzo comma, le parole "tre mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto" sono sostituite con le seguenti "il 28
febbraio 1974".
All'articolo 2, primo comma, le parole "alla data di entrata in
vigore del presente decreto" sono sostituite con le seguenti "al 31
ottobre 1973";
il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"La riduzione del 25 per cento di cui alle lettere a), b), c) e d)
non compete ai contribuenti che hanno presentato dichiarazioni
negative o in perdita mentre e' elevata al 40 per cento
dell'imponibile dichiarato ai fini dell'imposta complementare qualora
l'imponibile accertato non superi tre milioni di lire e riguardi
soltanto redditi di lavoro subordinato";
nel terzo comma le parole "comma precedente" sono sostituite con le
seguenti "primo comma" e sono aggiunte, in fine, le parole "La
riduzione e' del 40 per cento se l'imponibile accertato ai fini
dell'imposta complementare non superi i tre milioni di lire e
riguardi solo redditi da lavoro subordinato".
All'articolo 3, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Per ciascuno dei periodi di imposta relativamente ai quali
anteriormente al 31 ottobre 1973 e' scaduto il termine per la
dichiarazione ma non e' stato ancora notificato l'accertamento, le
imposte sono commisurate al maggiore imponibile tra quello dichiarato
dal contribuente e l'ultimo imponibile definito nei modi ordinari, o
a norma del precedente articolo 2, aumentato del 10 per cento per il
primo dei detti periodi e ulteriormente del 10 per cento per ciascuno
dei successivi periodi sull'imponibile del periodo di imposta
rispettivamente precedente ed applicando, se del caso, la stessa
aliquota applicata, a norma del quarto comma dell'articolo 2,
all'ultimo periodo di imposta definito ai sensi di detto articolo.";
il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"In mancanza di imponibile relativo ad un periodo d'imposta
precedente, qualora il contribuente nella domanda di cui all'articolo
1 dichiari secondo le disposizioni dell'articolo 24, primo comma, del
testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, un imponibile superiore di
almeno il venti per cento rispetto a quello indicato nella
dichiarazione dei redditi per ciascuno dei periodi d'imposta di cui
al primo comma, non si applicano le sopratasse e le pene pecuniarie
limitatamente al maggior reddito dichiarato nella predetta domanda.
Rimane impregiudicata l'azione dell'ufficio delle imposte per
l'accertamento relativo ai detti periodi non oltre il secondo periodo
di imposta antecedente a quello cui si riferisce la prima
dichiarazione.";
il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Ai fini del primo comma, l'imponibile dichiarato e l'ultimo
imponibile definito si assumono al lordo delle detrazioni previste
dall'articolo 8 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito
con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive
modificazioni, e le imposte sono commisurate al maggiore imponibile
al netto della detrazione relativa al periodo da definire. Di ogni
altra nuova o maggiore agevolazione o nuova esenzione eventualmente
spettante nei periodi di imposta da definire non si tiene conto nei
casi in cui le relative imposte, a norma dei precedenti commi, sono
commisurate all'ultimo imponibile definito maggiorato del dieci o del
venti per cento.".
All'articolo 4 il primo comma e' sostituito dal seguente:
"I contribuenti che abbiano chiesto di definire a norma degli
articoli 2 e 3 tutte le pendenze relative ai periodi d'imposta ivi
indicati possono chiedere anche la determinazione, a norma dei
seguenti commi, di tutte le imposte relative al periodo per il quale
il termine per la dichiarazione scade dopo il 30 ottobre 1973. La
domanda deve essere presentata nel termine stabilito per la
dichiarazione unica dei redditi relativa al detto periodo.";
nel secondo comma, dopo le parole "sia presentata" sono inserite le
parole "con l'indicazione di un reddito non inferiore all'utile
risultante dal bilancio aumentato delle imposte e tasse
indetraibili," e sono aggiunte, in fine, le parole "Se i periodi di
imposta relativamente ai quali il termine per la dichiarazione scade
dopo il 30 ottobre 1973 sono due, la domanda di cui al primo comma
puo' essere presentata fino alla scadenza del termine stabilito per
la dichiarazione relativa al secondo ed ha in ogni caso effetto per
entrambi i periodi di imposta";
il terzo comma e' soppresso;
nel quarto comma sono soppresse le parole "e del terzo" e le parole
"all'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite con le
seguenti "al 31 ottobre 1973";
il quinto comma e' sostituito dai seguenti:
"I contribuenti di cui al primo comma non tassabili in base al
bilancio sono esonerati dall'obbligo della presentazione della
dichiarazione entro il 31 marzo 1974 e le relative imposte sono
commisurate allo imponibile definito per l'anno precedente, aumentato
del 10 per cento nonche' dell'ammontare dei redditi appresso
specificati conseguiti, realizzati o distribuiti nel corso dell'anno,
relativamente ai quali resta impregiudicata l'azione dell'ufficio
delle imposte per la eventuale rettifica, salva in ogni caso
l'applicazione dei particolari criteri di tassazione previsti dal
testo unico 29 gennaio 1958, n. 645:
a) plusvalenze derivanti dal realizzo di beni relativi
all'impresa comprese quelle percepite in dipendenza della
liquidazione o della cessione di aziende, ed il relativo valore di
avviamento;
b) compensi percepiti per la perdita di avviamento in
applicazione della legge 27 gennaio 1963, n. 19;
c) indennita' di anzianita', di previdenza e di preavviso, anche
nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile, e ogni altra
somma percepita una volta tanto per la cessazione di rapporti di
lavoro dipendente, comprese le somme risultanti dalla
capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte
dell'obbligo di non concorrenza;
d) indennita' percepite per la cessazione di rapporti di agenzia
nonche' quelle percepite per la cessazione di altri rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa per i quali il diritto alle
indennita' risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del
rapporto.
Nella domanda di definizione, da presentare su stampato conforme
al modello da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze e da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, i contribuenti di cui al comma
precedente devono indicare specificamente i redditi contemplati nello
stesso comma o dichiarare di non averne conseguiti, realizzati o
distribuiti. In caso di falsita' di tale dichiarazione il
contribuente e' punito con l'arresto fino a sei mesi.
I contribuenti tassabili in base al bilancio e quelli che abbiano
optato per la tassazione in base al bilancio nel termine di cui al
terzo comma, potranno iscrivere nel bilancio del primo esercizio
chiuso dopo l'ultimo definito ai sensi del presente decreto una
riserva tassata fino alla concorrenza della differenza tra
l'ammontare complessivo degli imponibili definiti ai sensi del
presente decreto e l'ammontare complessivo degli imponibili
dichiarati, a fronte delle variazioni consequenzialmente apportate
nelle varie voci dell'attivo e del passivo, purche' indichino
specificamente nella domanda di cui al primo comma le variazioni
Stesse".
All'articolo 5, secondo comma, le parole "alla data di entrata in
vigore del presente decreto" sono sostituite con le seguenti "al 31
ottobre 1973" e le parole "dopo l'entrata in vigore del presente
decreto" sono sostituite con le seguenti "dopo il 0 ottobre 1973";
dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"Nei confronti dei contribuenti il cui imponibile ai fini
dell'imposta complementare risulta costituito soltanto da redditi di
lavoro subordinato l'ufficio puo' procedere ad accertamento
limitatamente al periodo d'imposta al quale si riferisce la
dichiarazione e a quello precedente.";
al quarto comma le parole "all'entrata in vigore del presente
decreto" sono sostituite con le seguenti "al 31 ottobre 1973".
All'articolo 6, primo comma, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente periodo: "Le controversie di valutazione pendenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto e relative a successioni
apertesi o donazioni pattuite anteriormente al 1 gennaio 1973 sono
definite, su richiesta del contribuente, con la riduzione del
sessanta per cento del valore presunto dall'ufficio, sempre quando
sussistano le condizioni previste dall'articolo 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, senza
applicazione di sopratasse e pene pecuniarie; le relative imposte
ipotecarie e catastali si applicano sugli imponibili come sopra
definiti" e, all'inizio dell'ultimo periodo, sono premesse le parole
"Per le successioni apertesi e per gli atti formati entro il 31
dicembre 1972, purche' registrati entro il 20 gennaio 1973,";
nel secondo comma dopo le parole ridotto alla meta'" sono inserite
le seguenti "per l'imposta di registro e del sessanta per cento per
l'imposta sulle successioni,";
nel terzo comma, dopo le parole "sugli affari" sono inserite le
seguenti ", diverse dall'imposta generale sull'entrata e" e sono
soppresse, in fine, le parole "e non ancora definitivamente accertate
alla data di entrata in vigore del presente decreto";
nel quarto comma le parole "tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto" sono sostituite con le seguenti "il 28
febbraio 1974";
il quinto e sesto comma sono soppressi.
All'articolo 7, primo comma, le parole "entro il 31 dicembre 1973"
sono sostituite con le seguenti "entro il 31 gennaio 1974" e le
parole "e allega alla dichiarazione da presentare entro il 31 gennaio
1974" sono sostituite con le seguenti "e presenta entro lo stesso
termine";
al secondo comma le parole "31 gennaio 1974" sono sostituite con le
seguenti "28 febbraio 1974";
al terzo comma le parole "fino al 31 dicembre 1973" sono sostituite
con le seguenti "fino al 31 gennaio 1974".
All'articolo 8 il primo comma e' sostituito dai seguenti:
"Per le violazioni in materia di imposta generale sull'entrata,
anche se definitivamente accertate, non si fa luogo al versamento
delle sopratasse, delle pene pecuniarie e delle altre sanzioni non
penali non ancora corrisposte, subordinatamente al versamento della
imposta dovuta. A tal fine il contribuente deve presentare domanda al
competente ufficio del registro entro il 28 febbraio 1974 e versare,
con le modalita' previste dal successivo quarto comma, l'imposta
dovuta.
Per le violazioni di cui al comma precedente, non ancora accertate,
le sopratasse, le pene pecuniarie e le altre sanzioni non penali non
si applicano se il contribuente dichiara al competente ufficio del
registro, entro il 28 febbraio 1974, l'ammontare complessivo delle
entrate non assoggettate al tributo e versa, con le modalita'
previste dal successivo quarto comma la relativa imposta. In tal caso
il contribuente resta liberato nei limiti della somma versata. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche all'acquirente di
beni e servizi per i quali non sia stata assolta l'imposta.
E' sanata l'inosservanza delle formalita' relative al tributo di
cui ai commi precedenti.
Il versamento dell'imposta di cui al primo e secondo comma del
presente articolo puo' essere effettuato per il 50 per cento entro il
31 marzo 1974 e per la parte residua entro il 31 agosto 1974, con la
maggiorazione fissa del 5 per cento sulla seconda rata";
il secondo comma e' soppresso.
All'articolo 9, primo comma, le parole "entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto," sono sostituite con le
seguenti "entro il 28 febbraio 1974,";
nell'ultimo comma, dopo le parole "tassa regionale di circolazione"
sono aggiunte le seguenti ", purche' gli interessati inviino copia
della domanda, al presidente della giunta regionale delle regioni a
statuto ordinario corredata dalla prova dell'eseguito versamento di
quanto dovuto," e le parole "e le abolite imposte comunali di consumo
e sulla pubblicita' affine," sono sostituite con le seguenti ", per
le violazioni riguardanti le abolite imposte comunali di consumo,
l'abolita tassa sulle insegne e l'abolita imposta sulla pubblicita'
affine,".
All'articolo 10, primo comma, dopo le parole "da redigersi" sono
inserite le seguenti ", salvo quanto disposto dal penultimo comma
dell'articolo 4,";
nel terzo comma, le parole "tre rate" sono sostituite con le
seguenti "quattro rate alle scadenze previste dall'articolo 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a
partire dalla prima scadenza utile successiva alla formazione dei
ruoli. Ai fini del secondo comma dell'articolo 100 del predetto
decreto i termini per le iscrizioni a ruolo decorrono dall'ultimo
giorno utile per la presentazione della domanda prevista dal terzo
comma dell'articolo 1 e dal primo comma dell'articolo 4 del presente
decreto" e le parole "3,50 per cento" sono sostituite con le seguenti
"5 per cento";
dopo il quarto comma e' inserito il seguente:
"L'imposta dovuta in base alle dichiarazioni dei contribuenti il
cui imponibile ai fini dell'imposta complementare risulta costituito
soltanto da redditi di lavoro subordinato, e' riscuotibile in sei
rate e non e' dovuta alcuna maggiorazione di imposta";
nel quinto comma le parole "lire 15.000" sono sostituite con le
seguenti "lire 20.000" e le parole "lire 45.000" sono sostituite con
le seguenti "lire 60.000";
l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Qualora per uno dei periodi di imposta definito ai sensi del
presente decreto l'imponibile relativo ad un singolo tributo
determinato secondo le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 9
comporti una imposta di ammontare superiore rispettivamente a lire 5
milioni, 10 milioni e 40 milioni, per imposta di famiglia, per
imposta complementare e imposta di ricchezza mobile, l'imposta stessa
e' aumentata del dieci per cento".
All'articolo 11, primo comma, dopo le parole "dell'articolo
precedente" sono inserite le seguenti "o all'esibizione della domanda
di definizione vistata dall'ufficio finanziario a cui e' stata
presentata" e sono aggiunte, in fine, le parole "restando compensate
le spese di giudizio".
All'articolo 12, primo comma, le parole "Per il periodo di tre mesi
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
restano sospese l'azione di accertamento" sono sostituite con le
seguenti "Fino alla data del 28 febbraio 1974 restano sospesi
l'accertamento".
All'articolo 13, dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:
"E' fatto salvo il disposto dell'articolo 19, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 dicembre 1973
LEONE
RUMOR - COLOMBO -
ZAGARI TAVIANI -
LA MALFA - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI