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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per gli ufficiali e i cappellani militari indicati nei successivi
articoli 2, 3 e 7 e per i sottufficiali indicati nel successivo
articolo 18 con il trattenimento in servizio si costituisce rapporto
di impiego; disciplinato dalle disposizioni della presente legge.