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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 200 miliardi al fine di attuare
interventi urgenti ed indispensabili per il completamento e
l'ammodernamento di aeroporti che alla data di entrata in vigore
della presente legge sono aperti al traffico aereo civile di linea, o
sui quali, comunque, si svolge attivita' aerea commerciale, ivi
compresi gli aeroporti con il regime giuridico previsto agli articoli
dal 704 al 713 del codice della navigazione, purche' in ogni caso
abbiano superato in un anno il traffico di 50.000 passeggeri o
riguardino le piccole isole.
Tale somma e' destinata:
a) per lire 140 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione
della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile in
ragione di lire 12 miliardi per l'anno 1973, lire 30 miliardi per
l'anno 1974, lire 36 miliardi per l'anno 1975, lire 38 miliardi per
l'anno 1976, lire 16 miliardi per l'anno 1977 e lire 8 miliardi per
l'anno 1978, al fine di realizzare opere e acquistare attrezzature
inerenti l'attivita' aerea civile;
b) per lire 60 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione
della spesa del Ministero della difesa in ragione di lire 8 miliardi
per l'anno 1973, lire 15 miliardi per ciascuno degli anni dal 1974 al
1976 e lire 7 miliardi per l'anno 1977 al fine di provvedere alla
fornitura e alla installazione di apparecchiature da destinare ai
servizi di assistenza al volo.
Agli effetti dell'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853,
una quota non inferiore a 80 miliardi di lire e' riservata agli
aeroporti dell'Italia meridionale e insulare.
I programmi relativi agli interventi previsti dalla presente legge,
che anticipano il programma generale degli aeroporti che il Governo
presentera' al Parlamento entro 6 mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono approvati dai Ministri per i
trasporti e l'aviazione civile e per la difesa, secondo le direttive
che il C.I.P.E. deve fornire entro 30 giorni dalla richiesta.
Nella elaborazione dei programmi dovra' essere data priorita'
assoluta, negli esercizi 1973 e 1974, alle opere, attrezzature ed
apparecchiature interessanti la sicurezza della navigazione aerea. I
programmi devono avere altresi' riguardo agli aeroporti aventi un
maggior volume di traffico.