Legge Ordinaria n. 825 del 22/12/1973 (Pubblicata nella G.U. del 28 dicembre 1973 n. 332)
Interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  spesa  di lire 200 miliardi al fine di attuare
interventi   urgenti   ed   indispensabili  per  il  completamento  e
l'ammodernamento  di  aeroporti  che  alla  data di entrata in vigore
della presente legge sono aperti al traffico aereo civile di linea, o
sui  quali,  comunque,  si  svolge  attivita'  aerea commerciale, ivi
compresi gli aeroporti con il regime giuridico previsto agli articoli
dal  704  al  713  del codice della navigazione, purche' in ogni caso
abbiano  superato  in  un  anno  il  traffico  di 50.000 passeggeri o
riguardino le piccole isole.
  Tale somma e' destinata:
    a)  per lire 140 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione
della  spesa  del  Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile in
ragione  di  lire  12  miliardi per l'anno 1973, lire 30 miliardi per
l'anno  1974,  lire 36 miliardi per l'anno 1975, lire 38 miliardi per
l'anno  1976,  lire 16 miliardi per l'anno 1977 e lire 8 miliardi per
l'anno  1978,  al  fine di realizzare opere e acquistare attrezzature
inerenti l'attivita' aerea civile;
    b)  per  lire 60 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione
della  spesa del Ministero della difesa in ragione di lire 8 miliardi
per l'anno 1973, lire 15 miliardi per ciascuno degli anni dal 1974 al
1976  e  lire  7  miliardi per l'anno 1977 al fine di provvedere alla
fornitura  e  alla  installazione  di apparecchiature da destinare ai
servizi di assistenza al volo.
  Agli  effetti  dell'articolo  7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853,
una  quota  non  inferiore  a  80  miliardi di lire e' riservata agli
aeroporti dell'Italia meridionale e insulare.
  I programmi relativi agli interventi previsti dalla presente legge,
che  anticipano  il programma generale degli aeroporti che il Governo
presentera'  al  Parlamento  entro  6  mesi  dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  sono  approvati  dai  Ministri per i
trasporti  e l'aviazione civile e per la difesa, secondo le direttive
che il C.I.P.E. deve fornire entro 30 giorni dalla richiesta.
  Nella  elaborazione  dei  programmi  dovra'  essere  data priorita'
assoluta,  negli  esercizi  1973  e 1974, alle opere, attrezzature ed
apparecchiature  interessanti la sicurezza della navigazione aerea. I
programmi  devono  avere  altresi'  riguardo agli aeroporti aventi un
maggior volume di traffico.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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