Legge Ordinaria n. 828 del 11/12/1973 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1973 n. 333)
Contributo dello Stato per le spese sostenute dai comuni per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari istituiti posteriormente all'entrata in vigore della legge 24 aprile 1941, n. 392.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In favore dei comuni indicati alla tabella A allegata alla presente
legge, gia' sedi di uffici giudiziari, i contributi corrisposti dallo
Stato,  in  base  alla tabella allegata alla legge 24 aprile 1941, n.
392,  e  successive  modifiche,  sono  rideterminati, a seguito della
istituzione  negli  stessi  comuni  di nuovi uffici giudiziari, nella
misura e con la decorrenza a fianco di ciascuno di essi riportate.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)