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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In favore dei comuni indicati alla tabella A allegata alla presente
legge, gia' sedi di uffici giudiziari, i contributi corrisposti dallo
Stato, in base alla tabella allegata alla legge 24 aprile 1941, n.
392, e successive modifiche, sono rideterminati, a seguito della
istituzione negli stessi comuni di nuovi uffici giudiziari, nella
misura e con la decorrenza a fianco di ciascuno di essi riportate.