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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Definizione)
L'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello
Stato, istituita con la legge 19 giugno 1913, n. 641, assume la
denominazione di Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri
dello Stato (OPAFS).
L'Opera ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed ha sede in
Roma.