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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia per
i reati in materia di imposte dirette, nonche' di tasse e imposte
indirette sugli affari.
L'amnistia si applica ai reati di cui al primo comma del presente
articolo, riferibili alle pendenze ed alle situazioni concernenti i
tributi indicati negli articoli 1, 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 5
novembre 1973, n. 660, a condizione che le pendenze e le situazioni
siano definite o regolarizzate secondo le disposizioni del decreto
stesso.
L'amnistia non si applica ai soggetti nei confronti dei quali, a
norma dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 5 novembre
1973, n. 660, non e' ammessa la determinazione, ai fini
dell'applicazione del citato decreto-legge, dell'imposta dovuta in
luogo di altri anche a titolo di acconto, in qualita' di sostituto
d'imposta.