Legge Ordinaria n. 835 del 29/11/1973 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1973 n. 333 suppl. ord. e rettifica su G.U. 18/01/1974, n.17)
Norme sul consorzio e sull'ammasso obbligatorio della essenza di bergamotto.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Allo scopo di tutelare la produzione del bergamotto, nell'interesse
economico  e  sociale  della zona dove si pratica tale coltura, e per
assicurare   idonee   garanzie  di  qualita'  ai  consumatori,  tutta
l'essenza  di  bergamotto  annualmente prodotta deve essere conferita
all'ammasso.
  L'ammasso  e'  gestito  dal  consorzio  del  bergamotto  di  Reggio
Calabria,  di  cui al decreto ministeriale 29 maggio 1946, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 135 del 21 giugno 1946, con le modifiche
contenute nella presente legge.
  Sono considerati produttori i proprietari, i conduttori a qualsiasi
titolo,  i  coloni  miglioratari,  i  mezzadri e i compartecipanti in
natura di terreni coltivati a bergamotto.
  Si  considera  essenza  di  bergamotto quella estratta a freddo dai
frutti anche se immaturi. Per l'ammasso di essenza di frutti immaturi
il consorzio terra' gestione separata.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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