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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Allo scopo di tutelare la produzione del bergamotto, nell'interesse
economico e sociale della zona dove si pratica tale coltura, e per
assicurare idonee garanzie di qualita' ai consumatori, tutta
l'essenza di bergamotto annualmente prodotta deve essere conferita
all'ammasso.
L'ammasso e' gestito dal consorzio del bergamotto di Reggio
Calabria, di cui al decreto ministeriale 29 maggio 1946, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 21 giugno 1946, con le modifiche
contenute nella presente legge.
Sono considerati produttori i proprietari, i conduttori a qualsiasi
titolo, i coloni miglioratari, i mezzadri e i compartecipanti in
natura di terreni coltivati a bergamotto.
Si considera essenza di bergamotto quella estratta a freddo dai
frutti anche se immaturi. Per l'ammasso di essenza di frutti immaturi
il consorzio terra' gestione separata.