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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle
amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle
forze armate ed ai corpi organizzati militarmente comandati in
missione isolata fuori della ordinaria sede di servizio, in localita'
distanti almeno 30 chilometri, spettano le indennita' di trasferta di
cui alle unite tabelle A, B, C, D, E ed F per ogni 24 ore (ivi
compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede.
Per le ore residuali spettano le indennita' orarie di cui
all'articolo 3 della presente legge.
Il trattamento previsto dal primo comma del presente articolo e'
ridotto del 10 per cento dopo i primi 45 giorni di missione
continuativa in una medesima localita'. Se la durata della missione,
nella stessa localita', eccede i 90 giorni, la misura dell'indennita'
di trasferta, per il tempo successivo, e' ridotta del 20 per cento.
Qualora la missione si protragga oltre i primi 180 giorni, la
continuazione della corresponsione dell'indennita' di trasferta e'
subordinata ad una apposita motivazione ministeriale.
Agli effetti del precedente comma, si considera come missione unica
e continuativa anche quella interrotta per periodi non superiori a 60
giorni. Le interruzioni dovute a motivi diversi da quelli di
servizio, compresi i periodi di aspettativa e di congedo ordinario e
straordinario, non si computano ai fini della durata e del rinnovo
della missione. Le missioni da eseguire saltuariamente in una
medesima localita' sono considerate come missione unica e
continuativa quando in 30 giorni consecutivi si superino
complessivamente 240 ore.
Il cambiamento di localita' nell'espletamento di una missione
rinnova la missione stessa agli effetti del trattamento relativo
sempreche' la distanza minima fra le due localita' sia almeno di 30
chilometri.
Per le missioni da svolgere in localita' distanti meno di 30
chilometri, le indennita' di trasferta di cui al primo comma del
presente articolo sono ridotte di un terzo, salvo quanto disposto al
terzo comma, lettera d), del successivo articolo 3.
Per le qualifiche non indicate nella tabella allegata alla presente
legge vale l'equiparazione di cui alla tabella unica degli stipendi,
paghe o retribuzioni del personale statale allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.