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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Interventi nel settore delle opere pubbliche e abitati
Art. 1.
Le domande intese ad ottenere i contributi di cui all'articolo 6
della legge 31 maggio 1964, n. 357, purche' presentate ai competenti
organi ed uffici nei termini stabiliti dal primo comma dell'articolo
6 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, potranno essere corredate
dalla prescritta documentazione entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge.
Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui agli articoli
12 e 13 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificati
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, purche'
presentate entro i termini previsti dall'articolo 6 della legge 23
dicembre 1970, n. 1042, potranno essere modificate nell'indicazione
del tipo di attivita', entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge e previo parere della competente commissione
provinciale di cui all'articolo 14 della legge 4 novembre 1963, n.
1457, modificato dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357,
ferma restando l'entita' della spesa indicata per la riattivazione o
ricostruzione degli impianti e delle attrezzature danneggiate o
distrutte e per la ricostituzione delle scorte.