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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri
per gli affari esteri e per il tesoro, sono designate le
rappresentanze diplomatiche italiane all'estero ove possono essere
destinati addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,
nonche' addetti aggiunti ed assistenti.
Il personale di cui al precedente comma viene nominato con decreto
del Ministro per la difesa, sentito il Ministro per gli affari
esteri, e con la stessa procedura puo' essere accreditato per piu'
Stati o per piu' forze armate.