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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani, gia'
prorogati con il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito
nella legge 4 agosto 1973, n. 495, sono ulteriormente prorogati fino
alla data di entrata in vigore della legge relativa alla disciplina
organica delle locazioni anche in materia di canoni e comunque non
oltre il 30 giugno 1974.
Fino alla stessa data e' sospesa l'esecuzione di provvedimenti di
rilascio degli immobili locati, ad eccezione di quelli fondati sulla
morosita' del conduttore o subconduttore, ovvero sulla urgente e
improrogabile necessita' del locatore, verificatasi successivamente
alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile
stesso, a qualunque uso adibito, ad abitazione propria.
Nulla e' innovato alle norme di cui al secondo, terzo, quarto e
sesto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426,
convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495.
I canoni delle locazioni prorogate in virtu' della presente legge
non possono essere aumentati anche quando l'immobile venga dato in
locazione ad altro conduttore il cui reddito non sia superiore a
quello indicato nel primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 24
luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495.