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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine del 31 dicembre 1973, previsto dall'articolo 1 del
decreto-legge dicembre 1966, n. 1036, modificato dalla legge di
conversione 2 febbraio 1967, n. 7, e' prorogato al 31 dicembre 1974.
Fino alla scadenza del termine di cui al comma precedente restano
in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli
articoli 1, secondo comma, 2, 3 e 4 del decreto-legge suddetto.
L'esenzione prevista per i contingenti di merci indicate nelle
tabelle A e B allegate al medesimo decreto-legge e' applicabile
relativamente ai diritti di confine di cui all'articolo 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ed
alle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo.