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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, compreso anche quello operaio assunto per
lavori di carattere stagionale, e' corrisposta, a decorrere dal 1
luglio 1973, una indennita' pensionabile, utile ai fini
dell'indennita' di buonuscita e di licenziamento, nella misura di cui
alla annessa tabella.
L'indennita' pensionabile non e' suscettibile di aumenti periodici,
non e' computabile ai fini della tredicesima mensilita' e dei
compensi per lavoro straordinario, e' ridotta nella stessa
proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilita',
punizione disciplinare o di altra posizione di stato che comporti
riduzione dello stipendio, ed e' sospesa in tutti i casi di
sospensione dello stipendio.
Nei passaggi di carriera o di categoria, al personale provvisto di
indennita' pensionabile d'importo superiore a quella spettante nella
nuova qualifica o classe, e' attribuito un assegno personale
pensionabile pari alla differenza tra l'indennita' pensionabile gia'
in godimento e la nuova, da riassorbire con i successivi aumenti
della indennita' di che trattasi, per progressione di carriera o di
classe.
Sono esclusi dalla corresponsione dell'indennita' pensionabile
prevista dal presente articolo i funzionari con qualifica di
dirigente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748.