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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi primo e secondo della
legge 5 marzo 1963, n. 322, sono prorogate al 31 dicembre 1977 e
costituiscono titolo valido per il conseguimento da parte dei
braccianti agricoli e categorie assimilate di tutte le prestazioni
relative alle varie forme di previdenza ed assistenza.
Alle nuove iscrizioni, cancellazioni e variazioni di cui
all'articolo 1, commi terzo e quarto, della legge 5 marzo 1963, n.
322, provvederanno nelle stesse province le commissioni locali per la
manodopera agricola secondo le modalita' e le procedure previste
dall'articolo 7, n. 5 e dall'articolo 15 del decreto-legge 3 febbraio
1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970,
n. 83.