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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per le esigenze funzionali dei consigli regionali, le regioni
istituiscono nei propri stati di previsione della spesa, nel titolo 1
di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre 1970, n. 1171 (spese correnti), sezione 1 (amministrazione
generale), categoria "Servizi degli organi statutari", apposita
rubrica da intestare alla presidenza del consiglio regionale.