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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il pagamento degli assegni mensili di assistenza ai sordomuti, di
cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, delle pensioni, degli assegni
vitalizi e delle indennita' di accompagnamento ai ciechi civili, di
cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, nonche' delle pensioni di
inabilita', degli assegni mensili e degli assegni di accompagnamento
ai mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 30 marzo 1971, n.
118, e' effettuato dal Ministero dell'interno per il tramite
dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, che e'
autorizzata ad anticipare i fondi occorrenti.
La determinazione del corrispettivo dovuto a detta amministrazione,
per l'espletamento del servizio, viene effettuata con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e
le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro,
sentito il parere della commissione di cui all'articolo 3, quarto
comma, della legge 25 aprile 1961, n. 355.