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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il comando generale dell'Arma dei carabinieri e' autorizzato a
disporre per una sola volta, nel termine massimo di un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, la riammissione in
servizio a domanda, nei limiti delle vacanze esistenti nei rispettivi
ruoli organici, dei brigadieri, vicebrigadieri e militari di truppa
dell'Arma dei carabinieri in congedo, che non abbiano superato il 35°
anno di eta' e che siano in possesso dei requisiti prescritti
dall'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre
1945, n. 857, come modificato dall'articolo unico del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1115,
prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole.
Il suindicato limite di eta' non si applica ai militari dell'Arma
richiamati, che si trovino in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Per ottenere la riammissione, i militari ammogliati devono aver
compiuto l'eta' prevista dalle disposizioni per contrarre matrimonio.