Legge Ordinaria n. 855 del 18/12/1973 (Pubblicata nella G.U. del 2 gennaio 1974 n. 1)
Riammissione in servizio di brigadieri, vicebrigadieri e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri e' autorizzato a
disporre  per  una  sola  volta,  nel  termine  massimo  di  un  anno
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  la riammissione in
servizio a domanda, nei limiti delle vacanze esistenti nei rispettivi
ruoli  organici,  dei brigadieri, vicebrigadieri e militari di truppa
dell'Arma dei carabinieri in congedo, che non abbiano superato il 35°
anno  di  eta'  e  che  siano  in  possesso  dei requisiti prescritti
dall'articolo  7  del  decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre
1945,  n.  857,  come  modificato  dall'articolo  unico  del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1115,
prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole.
  Il  suindicato  limite di eta' non si applica ai militari dell'Arma
richiamati, che si trovino in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge.
  Per  ottenere  la  riammissione,  i militari ammogliati devono aver
compiuto l'eta' prevista dalle disposizioni per contrarre matrimonio.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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