Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il comma settimo dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n.
1643, e' sostituito dal seguente:
"L'Ente nazionale non puo' promuovere la costituzione di societa',
ne' assumere partecipazioni. Tuttavia, nei casi in cui l'interesse
nazionale per una collaborazione tecnica ed economica con enti o
imprese di altri Paesi europei o le dimensioni o il carattere
sperimentale degli impianti o la novita' delle tecniche ne rendano
opportuna la partecipazione, l'Ente nazionale, con la preventiva
autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato, sulla base delle direttive generali fissate dal CIPE e
d'intesa con il CNEN per quanto di sua competenza, oltre a svolgere
attivita' di consulenza per impianti esteri, puo' promuovere la
costituzione di societa' con societa' o enti stranieri, o assumervi
partecipazioni, che abbiano come oggetto:
a) l'attivita' di esportazione o importazione della energia
elettrica con l'Italia;
b) la realizzazione e l'esercizio di impianti elettronucleari;
c) la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei relativi
impianti di trasporto".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1973
LEONE
RUMOR - DE MITA
Visto, il
Guardasigilli: ZAGARI