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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai cittadini italiani i quali non siano in possesso di un grado di
ufficiale nelle forze armate, che alla data dell'8 settembre 1943
frequentavano il nono corso preliminare navale per la nomina ad
ufficiale di complemento della Marina militare, e che, in relazione
agli avvenimenti seguiti a tale data, non ottennero tale nomina, e'
riconosciuto, a condizione che ne facciano domanda entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di
guardiamarina.
Qualora gli interessati abbiano superato il limite di eta'
stabilito per la permanenza nei rispettivi ruoli, la qualifica sara'
attribuita nella riserva di complemento.