Legge Ordinaria n. 858 del 18/12/1973 (Pubblicata nella G.U. del 2 gennaio 1974 n. 1)
Riconoscimento del grado di ufficiale della Marina militare agli allievi del 9¿ corso preliminare navale del 1943.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  cittadini italiani i quali non siano in possesso di un grado di
ufficiale  nelle  forze  armate,  che alla data dell'8 settembre 1943
frequentavano  il  nono  corso  preliminare  navale  per la nomina ad
ufficiale  di  complemento della Marina militare, e che, in relazione
agli  avvenimenti  seguiti a tale data, non ottennero tale nomina, e'
riconosciuto,  a  condizione  che  ne  facciano domanda entro un anno
dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, il grado di
guardiamarina.
  Qualora   gli  interessati  abbiano  superato  il  limite  di  eta'
stabilito  per la permanenza nei rispettivi ruoli, la qualifica sara'
attribuita nella riserva di complemento.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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