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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
convenzione internazionale relativa alla proiezione degli artisti
interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli
organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961.