Legge Ordinaria n. 866 del 22/11/1973 (Pubblicata nella G.U. del 3 gennaio 1974 n. 3)
Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare la
convenzione  internazionale  relativa  alla  proiezione degli artisti
interpreti   o  esecutori,  dei  produttori  di  fonogrammi  e  degli
organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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