Legge Ordinaria n. 868 del 27/12/1973 (Pubblicata nella G.U. del 3 gennaio 1974 n. 3)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, recante interventi a favore delle popolazioni dei comuni interessati dalla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  decreto-legge  5  novembre  1973,  n. 658, recante interventi a
favore  delle  popolazioni  dei  comuni  interessati  dalla infezione
colerica  dell'agosto e settembre 1973, e' convertito in legge con le
seguenti modificazioni:

  L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

  "E'  autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'erogazione di
contributi  e  sovvenzioni  a  favore  dei comuni, da determinare con
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i
Ministri  per  l'interno, per le finanze e per la sanita', sentite le
regioni  interessate,  compresi  nelle zone di cui all'articolo 1 del
testo  unico  delle  leggi  sul Mezzogiorno approvato con decreto del
Presidente   della  Repubblica  30  giugno  1967,  n.  1523,  le  cui
popolazioni  abbiano  risentito  particolari  pregiudizi economici in
conseguenza  della infezione colerica dell'agosto-settembre 1973, per
le  piu' urgenti sistemazioni delle opere igieniche e per provvidenze
contingenti attinenti a servizi comunali e provinciali.
  Detta somma e' iscritta sul capitolo 1181 dello stato di previsione
della  spesa  del  Ministero  dell'interno  in  ragione di lire 3.000
milioni per il 1973 e di lire 2.000 milioni per il 1974".

  Nell'articolo  3,  il  primo e il secondo comma sono sostituiti dai
seguenti:

  "A  favore  delle  imprese, regolarmente autorizzate o iscritte nel
registro  della pesca ai sensi dell'articolo 11 della legge 14 luglio
1965,  n.  963,  e  dedite  alla coltivazione e raccolta di molluschi
eduli  lamellibranchi e di altri frutti di mare, anche se operanti in
zone  diverse  da  quelle  indicate  nel decreto di cui al precedente
articolo  1,  nei  cui  confronti  sono  stati  adottati  od eseguiti
provvedimenti   di   sospensione  dell'attivita'  o  di  rimozione  o
distruzione  degli  impianti,  ovvero  la  cui  produzione sia andata
completamente  distrutta  in  virtu'  della  ordinanza ministeriale 4
settembre  1973,  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale n. 229 del 5
settembre 1973, e' corrisposto un contributo, a fondo perduto, per un
ammontare non superiore a lire un milione.
  Il  contributo  di cui al precedente comma e' concesso dal capo del
compartimento marittimo, sentita la commissione consultiva locale per
la  pesca  marittima  prevista  dagli  articoli 7 ed 8 della legge 14
luglio  1965, n. 963, su domanda in carta libera degli interessati da
presentare  non  oltre  il  termine  di  trenta  giorni dalla data di
conversione  in  legge  del  presente  decreto.  Nella domanda devono
essere  indicati  tutti  gli elementi idonei ad accertare l'attivita'
svolta dagli interessati".

  Dopo l'articolo 3 e aggiunto il seguente:

  "Art.  3-bis - (Contributi alle imprese orticole). - A favore delle
imprese  coltivatrici  di  prodotti  orticoli le cui produzioni siano
state  rimosse o distrutte in attuazione delle ordinanze emesse dalle
autorita'  sanitarie o da quelle comunali, provinciali o regionali e'
corrisposto,  a  fondo  perduto,  un  contributo per un ammontare non
superiore  a lire un milione in rapporto alla estensione danneggiata.
L'ammontare del contributo e' determinato dal presidente della giunta
regionale,  su  proposta  del  capo  compartimento  per l'agricoltura
competente   per   territorio,  su  domanda  in  carta  libera  degli
interessati,  da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata
in  vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto. Nella
domanda devono essere indicati tutti gli elementi idonei ad accertare
l'attivita' svolta dagli interessati.
  I  richiedenti  devono  dichiarare  nella  domanda stessa, sotto la
propria  responsabilita',  se hanno percepito altri contributi per la
stessa occasione ed il loro ammontare".

  Nell'articolo 4,

    il   titolo   e'   sostituito   dal   seguente:  "(Indennita'  ai
lavoratori)";

    il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

  "Ai  lavoratori  dipendenti  alla  data  del 4 settembre 1973 dalle
imprese  che,  per  effetto  dei  provvedimenti  di cui al precedente
articolo  3,  hanno  interrotto  la  propria attivita' e' corrisposta
un'indennita'  mensile  di  lire  60.000,  oltre  gli  assegni  per i
familiari a carico, per un periodo non superiore ai sei mesi.
  L'indennita'  e'  concessa  dal  capo  del compartimento marittimo,
sentita  la  commissione  consultiva  locale  per  la pesca marittima
prevista  dagli articoli 7 e 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, su
domanda  in  carta  libera  degli interessati, da presentare entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto.  Nella  domanda  devono  essere indicati tutti gli
elementi idonei ad accertare l'attivita' svolta dagli interessati".

  L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:

  "Per  la corresponsione di sussidi ai lavoratori, diversi da quelli
considerati  nell'articolo  4  del presente decreto, che hanno subito
l'interruzione     dell'attivita'     lavorativa    in    conseguenza
dell'ordinanza  del  Ministro  per  la  sanita' del 4 settembre 1973,
nonche'  ai  lavoratori  autonomi  o  associati  della  piccola pesca
costiera,  locale  o  ravvicinata,  iscritti  nelle  matricole  e nei
registri della gente di mare, lo stanziamento del capitolo 1110 dello
stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile
per  l'anno  finanziario  1973 e' aumentato di lire 2.000 milioni, da
destinare  per 1 miliardo alle regioni della Puglia e della Campania,
e 1 miliardo alle altre regioni".

  Nell'articolo  6, al primo comma sono aggiunte, in fine, le parole:
"ed altre malattie infettive".

  Nell'articolo 7,

    al  primo  comma,  le parole: "Campania e Puglia" sono sostituite
dalle  altre:  "Campania,  Puglia  e  Sardegna"  e  dopo  la  parola:
"comunali" e' aggiunta l'altra: ", provinciali";

    al  secondo  comma,  le  parole:  "degli uffici provinciali" sono
sostituite  dalle  altre:  "delle  regioni  interessate,  sentiti gli
uffici provinciali".

  Nell'articolo 8,

    al  primo  comma,  le parole: "Campania e Puglia" sono sostituite
dalle altre: "Campania, Puglia e Sardegna";

    il quarto comma e' sostituito dal Seguente:
  "Detti   corsi   sono  orientati  a  consentire  l'inserimento  dei
lavoratori   iscritti   nelle   liste  di  collocamento  nei  settori
terziario, dell'edilizia e dell'industria manifatturiera".

  L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:

  "Il  Ministro  per  gli  interventi  straordinari  nel Mezzogiorno,
d'intesa  con le rispettive regioni, puo' autorizzare la Cassa per il
Mezzogiorno  ad  attuare a suo totale carico interventi inerenti alla
costruzione,  adeguamento  o  ripristino  di  reti  idriche interne e
fognarie  nonche'  di  impianti  di  depurazione  e di trattamento di
rifiuti  solidi  urbani,  di  cui  siano  disponibili  o  si  rendano
disponibili,   alla   data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto, i progetti esecutivi redatti dai
comuni  o  consorzi  di  comuni, anche superiori ai 75 mila abitanti,
compresi nelle zone di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi
sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30  giugno  1967,  n.  1523, con priorita' per i comuni delle regioni
Puglia e Campania.
  Ove  le  indicate opere siano state gia' messe a contributo statale
ai  sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modifiche o
a  contributi regionali, lo stesso Ministro puo' autorizzare la Cassa
ad assumere a proprio carico gli oneri e le garanzie cui i comuni e i
consorzi   dei  comuni  devono  far  fronte  per  garantire  i  mutui
occorrenti,  qualora siano nell'impossibilita' di provvedere in tutto
o in parte con le sovraimposte fondiarie.
  Le  opere di cui ai precedenti commi godono delle esenzioni fiscali
previste  dalle leggi sul Mezzogiorno, anche per imposte dovute dalla
Cassa, dai comuni o consorzi in via di rivalsa.
  Il   Ministro  per  gli  interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno
impartisce  alla  Cassa e agli organi ed enti competenti le direttive
per  la rapida attuazione degli interventi ai sensi dell'ultimo comma
dell'articolo  3  della  legge 5 ottobre 1971, n. 853, e vigila sugli
adempimenti.
  Ai  fini  degli interventi di cui al presente articolo la Cassa per
il  Mezzogiorno  e'  autorizzata,  a partire dalla data di entrata in
vigore  del  presente decreto, ad assumere, in eccedenza alla propria
dotazione, impegni per l'importo di lire 125 mila milioni.
  Ai suddetti impegni si fara' fronte mediante iscrizione nello stato
di  previsione  della spesa del Ministero del tesoro degli anni 1975,
1976,  1977 e 1978 dello stanziamento rispettivamente di lire 26 mila
milioni,  di lire 26 mila milioni, di lire 37 mila milioni, e di lire
36 mila milioni.
  In  aggiunta  ai  suddetti  impegni, il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno puo' autorizzare la Cassa ad intervenire
con fondi propri allo scopo:
    1) di completare le opere di cui ai precedenti commi;
    2)   di   attuare   tutti   gli   interventi   consentiti   dalla
disponibilita'  di  progetti eseguibili nel momento della conversione
in legge del presente decreto;
    3)  di  assicurare  la funzionalita' dei progetti realizzabili in
virtu' delle disposizioni della presente legge".

  Nell'articolo 10, il primo comma e' sostituito dal seguente:

  "Sono  autorizzati  gli  stanziamenti  di  lire  4.500  milioni  da
assegnare  alla regione Campania in ragione di lire 2.250 milioni per
l'anno   finanziario   1973  e  di  lire  2.250  milioni  per  l'anno
finanziario  1974;  di  lire  1.000 milioni da assegnare alla regione
Sardegna in ragione di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1973 e
di  lire  500  milioni  per  l'anno  finanziario  1974; di lire 4.500
milioni  da  assegnare  alla  regione Puglia in ragione di lire 2.250
milioni  per  l'anno  finanziario  1973  e  di lire 2.250 milioni per
l'anno   finanziario   1974,  per  interventi  urgenti  di  carattere
igienico-sanitario degli edifici scolastici".

  Nel  terzo  comma,  dopo  le parole: "aule mobili" sono inserite le
altre: "o ad elementi componibili".

  Dopo l'articolo 10 sono aggiunti i seguenti:

  "Art. 10-bis - (Sospensione della riscossione delle imposte). - Nei
confronti  dei contribuenti dei comuni indicati a norma dell'articolo
1,  titolari  di  esercizi  commerciali  di  vendita  al pubblico, di
pubblici  esercizi,  di  imprese  alberghiere,  di  imprese artigiane
gestori  di  locali  di  pubblico  spettacolo, esercenti il commercio
ambulante,  esercenti  la pesca marittima, e' concessa la sospensione
della  riscossione, a decorrere dalla rata di dicembre 1973 e fino al
30  giugno  1974,  dell'imposta  sui  redditi  di  ricchezza  mobile,
dell'imposta  complementare,  dell'imposta  comunale sull'industria i
commerci,   le   arti   e   le  professioni,  dell'imposta  camerale,
dell'imposta di famiglia, comprese le sovraimposte e le addizionali.
  In  favore  dei  coltivatori diretti la sospensione di cui al comma
precedente  e'  concessa  anche relativamente all'imposta sul reddito
dominicale,   all'imposta   sul   reddito   agrario   e   all'imposta
complementare, comprese le sovraimposte e le addizionali.
  La  sospensione  e' disposta dalla competente intendenza di finanza
ad  istanza  degli  interessati  corredata da documentazione idonea a
dimostrare    l'appartenenza   alle   categorie   sopraindicate.   La
documentazione  puo'  essere  sostituita  dalla  dichiarazione di cui
all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  La   riscossione  delle  imposte,  nonche'  delle  sovraimposte  ed
addizionali, sospese a norma dei precedenti commi, sara' effettuata a
partire   dalla  scadenza  di  agosto  1974  in  dodici  rate,  senza
applicazione  delle  maggiorazioni  previste  dalle  leggi 25 ottobre
1960, n. 1316, e 18 maggio 1967, n. 388".

  "Art.   10-ter   -   (Sospensione   del   pagamento  di  contributi
previdenziali).  -  A  favore  delle aziende commerciali, artigiane e
turistiche operanti nei comuni delimitati ai sensi dell'articolo 1 ed
appartenenti  alle categorie da determinarsi con decreto del Ministro
per  l'industria,  il  commercio  e l'artigianato, sentite le regioni
interessate,  e' disposta la sospensione del pagamento dei contributi
da  corrispondere all'INPS ed agli istituti assistenziali a decorrere
dalla  rata  di dicembre 1973 e per tutto il periodo di paga in corso
al 30 giugno 1974.
  Il  pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, dovuti
dai  contribuenti,  avverra'  a  decorrere  dall'agosto  1974 con una
rateizzazione  di  dodici  rate  bimestrali, senza applicazione delle
maggiorazioni di legge e di interessi.
  La  sospensione  di cui ai commi precedenti e' disposta a richiesta
dei  soggetti  interessati,  da presentare ai competenti uffici entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di
conversione del presente decreto".

  "Art.  10-quater  -  (Concessione di contributi sugli interessi). -
Presso  il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e'   istituito  un  fondo  straordinario  per  la  corresponsione  di
contributi,  nella  misura  del  5  per  cento, in conto interessi su
finanziamenti della durata massima di sei mesi, prorogabili per altri
sei mesi, che saranno concessi dagli istituti di credito ordinario ad
aziende  commerciali, artigianali e turistiche, ubicate nei comuni di
cui all'articolo 1.
  I  finanziamenti  di  cui  al precedente comma non possono superare
l'importo di lire 2 milioni per azienda.
  Il  fondo  ha  una  dotazione di lire 1.500 milioni stanziati nello
stato  di  previsione  della  spesa del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1974".

  "Art.  10-quinquies  -  (Stanziamenti  per  la propaganda turistica
all'estero) - E' autorizzato lo stanziamento di lire 1.000 milioni da
assegnare  alle  regioni  Campania  e  Puglia, in ragione di lire 500
milioni ciascuna, per attivita' di propaganda turistica all'estero da
attuare tramite l'ENIT.
  Detta somma e' iscritta nello stato di previsione del Ministero del
turismo e dello spettacolo per l'anno 1974.
  Il  60  per  cento  delle somme stanziate nello stato di previsione
della  spesa  del  Ministero  del  turismo  e  dello spettacolo e nel
bilancio  dell'ENIT  per l'esercizio 1974 per la propaganda turistica
all'estero  e' destinato al rilancio delle attivita' turistiche delle
zone   di  cui  all'articolo  1  del  testo  unico  delle  leggi  sul
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1967, n. 1523".

  L'articolo 11 e' sostituito dal seguente:

  "(Corresponsione  dei  contributi alle imprese di coltivazione e di
raccolta   di  molluschi  eduli  e  alle  imprese  agricole  e  delle
indennita'  ai  lavoratori). - I contributi e le indennita' di cui ai
precedenti  articoli  3  e 4 saranno corrisposti dalle capitanerie di
porto   a  seguito  di  ordinativi  di  pagamento  tratti  sui  fondi
anticipati con ordini di accreditamento, dell'importo massimo di lire
60  milioni,  che il Ministero della marina mercantile e' autorizzato
ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo
59  del  regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285
del  regolamento  di  contabilita'  dello  Stato, approvato con regio
decreto  23  maggio  1924,  n. 827, per la parte relativa all'obbligo
della  presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario
delegato.
  I   contributi   di   cui  al  precedente  articolo  3-bis  saranno
corrisposti   dall'ispettorato   compartimentale  dell'agricoltura  a
seguito  di  ordinativi  di pagamento tratti sui fondi anticipati con
ordini  di  accreditamento,  dell'importo massimo di lire 60 milioni,
che il Ministero dell'agricoltura e' autorizzato ad emettere anche in
deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto
18  novembre  1923,  n.  2440, e nell'articolo 285 del regolamento di
contabilita' dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924,
n.  827,  per  la  parte relativa all'obbligo della presentazione dei
rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.
  Per  la concessione di contributi di cui agli articoli 3 e 3-bis e'
autorizzata  la  spesa  di  lire 2.000 milioni da iscrivere per 1.000
milioni  nello  stato  di  previsione della spesa del Ministero della
marina mercantile e per 1.000 milioni nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'agricoltura per l'anno 1973.
  Per la concessione della indennita' di cui al precedente articolo 4
e'  autorizzata  la  spesa  di  lire 1.500 milioni da iscrivere nello
stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile
per l'anno 1973".

  Nell'articolo 14,

    al  primo  comma,  dopo  le  parole:  "a  statuto  speciale" sono
inserite  le  altre:  "e  dei  dirigenti  degli uffici di sanita' dei
porti, aeroporti e valichi di frontiera";

    alla fine dell'articolo, e' aggiunto il seguente comma:

  "E'  autorizzata  a  favore del personale di ruolo e non di ruolo e
del  personale  operaio del Ministero della sanita' la corresponsione
delle  ore di lavoro straordinario effettivamente rese per il periodo
28  agosto-25  ottobre 1973 in occasione della infezione colerica, in
eccedenza  ai limiti di orario e di spese stabiliti dai comuni primo,
secondo  e  terzo  dell'articolo  3  del decreto del Presidente della
Repubblica  5  giugno  1965,  n. 749, nella misura massima di lire 20
milioni con utilizzo dei fondi assegnati al capitolo 1023 dello stato
di  previsione  della  spesa  del  Ministero della sanita' per l'anno
finanziario 1973".

  Nell'articolo 16, il primo comma e' sostituito con il seguente:

  "All'onere  derivante dall'applicazione del presente decreto-legge,
di  lire  25.500  milioni  nell'anno  1973 e 24.500 milioni nell'anno
1974,  si  provvede  con  le  entrate  derivanti  dal prelevamento di
corrispondenti  importi  del conto corrente infruttifero di tesoreria
intestato  "Ministero del tesoro, conto speciale per il ripiano delle
gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sanitaria".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 27 dicembre 1973

                                LEONE

                                                    RUMOR - TAVIANI -
BERTOLDI - MALFATTI -
GUI - PIERACCINI -
DONAT-CATTIN - GIOLITTI
- LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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