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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' autorizzata la spesa di lire 6 miliardi a integrazione della
somma di lire 20 miliardi assegnata all'Istituto centrale di
statistica ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1969, n.
14, per i lavori connessi alla esecuzione nel 1970 del secondo
censimento generale dell'agricoltura e nel 1971 dell'undicesimo
censimento generale della popolazione e del quinto censimento
generale dell'industria.
L'onere verra' fronteggiato a carico del fondo speciale di cui al
capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1971, all'uopo intendendosi
prorogato il termine di utilizzo delle disponibilita' indicato dalla
legge 27 febbraio 1955, n. 64.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1973
LEONE
ANDREOTTI - TAVIANI -
MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA