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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado
superiore a quello col quale vi furono iscritti dopo aver compiuto
cinque anni di anzianita' di grado e almeno un anno di permanenza in
detto ruolo oppure, nel caso di richiamo in servizio ai sensi
dell'articolo 92 della legge 31 luglio 1954, n. 599, dopo almeno un
anno di servizio.
Gli stessi sottufficiali possono conseguire una seconda promozione:
a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo;
b) ovvero quando abbiano maturato una anzianita' complessiva
minima di anni 10 cumulativamente nell'attuale grado e in quello
precedente, con almeno sei anni di permanenza nel ruolo;
c) ovvero, nel caso di richiamo in servizio ai sensi
dell'articolo 92 della citata legge 31 luglio 1954, n. 599, dopo
almeno un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento.
I sottufficiali che abbiano conseguita la promozione ai sensi del
comma precedente, possono conseguire una terza promozione allorche',
successivamente alla data della seconda promozione, maturino le
condizioni di cui alle lettere a) o c) del comma stesso Possono
conseguire una quarta promozione i sottufficiali che siano titolari
di pensione di la categoria di cui alla tabella A annessa alla legge
18 marzo 1968 n. 313, e che fruiscano di assegno di superinvalidita',
allorche' si verifichino per essi, dopo la terza promozione, le
condizioni di cui alle stesse lettere a) o c).
Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di
guerra, non sono comprese tra quelle previste nei precedenti commi.