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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 28 della legge 1 giugno 1961, n. 512, e' sostituito dal
seguente:
"La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente e'
conferita, nei limiti dell'organico e secondo le norme dell'articolo
17, ai cappellani militari addetti di complemento che ne facciano
domanda, abbiano prestato almeno un anno di servizio continuativo
riportando la qualifica di ottimo e non abbiano superato il 40° anno
di eta'".