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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La efficacia della legge 26 giugno 1965, n. 809, e' ulteriormente
prorogata al 31 dicembre 1977.
Con effetto dal 1 gennaio 1973, il compenso mensile da
corrispondere, per ciascun incarico, ai medici civili convenzionati
presso gli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito non puo'
superare la somma di lire centottantamila.