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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione,
esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilita',
anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi
e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di
apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o piu' imprenditori,
utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello
stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti della presente legge e in deroga a
quanto stabilito dall'articolo 2094 del codice civile, ricorre quando
il lavoratore a domicilio e' tenuto ad osservare le direttive
dell'imprenditore circa le modalita' di esecuzione, le
caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere nella esecuzione
parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti
oggetto dell'attivita' dell'imprenditore committente.
Non e' lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti
considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori
in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso
di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al
datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.